Art. 2
Periodo contingentale
In vigore dal 18 nov 2015
Periodo contingentale
Il quantitativo di prodotti fissato per il periodo contingentale annuale e per ciascun numero d'ordine di cui all'allegato I è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente:
a)
25 % nel sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo;
b)
25 % nel sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno;
c)
25 % nel sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre;
d)
25 % nel sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre.
Storico versioni
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