Art. 2

Periodo contingentale

In vigore dal 18 nov 2015
Periodo contingentale Il quantitativo di prodotti fissato per il periodo contingentale annuale e per ciascun numero d'ordine di cui all'allegato I è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente: a) 25 % nel sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo; b) 25 % nel sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno; c) 25 % nel sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre; d) 25 % nel sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre.
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