Art. 3

Domande di diritti d'importazione e attribuzione dei diritti d'importazione

In vigore dal 18 nov 2015
Domande di diritti d'importazione e attribuzione dei diritti d'importazione 1.   Le domande di diritti d'importazione sono presentate entro i primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'. 2.   All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione è depositata una cauzione pari a 20 EUR/100 kg. 3.   Nel presentare la prima domanda per un dato anno contingentale, i richiedenti di diritti d'importazione dimostrano di aver importato, o che è stato importato per loro conto, un quantitativo di prodotti a base di carni suine di cui al codice NC 0203 (in seguito «il quantitativo di riferimento»), a norma delle disposizioni doganali pertinenti. Tale dimostrazione si riferisce al periodo di 12 mesi che si è concluso un mese prima della loro prima domanda. Una società sorta dalla fusione d'imprese ciascuna delle quali abbia importato quantitativi di riferimento può basare la propria domanda sul cumulo di tali quantitativi di riferimento. 4.   Il quantitativo totale di prodotti oggetto di una domanda di diritti d'importazione presentata in uno dei sottoperiodi di cui all' non può superare il 25 % del quantitativo di riferimento del richiedente. Le domande non conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti. 5.   Entro il quattordicesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali, compresi quelli con l'indicazione «nulla», di tutte le domande, espressi in chilogrammi di peso del prodotto e suddivisi per numero d'ordine. 6.   I diritti d'importazione sono attribuiti a partire dal ventitreesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande ed entro la fine dello stesso mese. 7.   Se con l'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 si ottiene un numero di diritti d'importazione inferiore a quelli oggetto di domande, la cauzione costituita a norma dell', paragrafo 2, del presente regolamento è immediatamente svincolata, in proporzione. 8.   I diritti d'importazione sono validi a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale la domanda è stata presentata fino al 31 dicembre di ciascun periodo contingentale. I diritti d'importazione non sono trasferibili.
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