Art. 3

Definizioni

In vigore dal 17 nov 2015
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1)   «CIEM»: Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare; 2)   «Mar Baltico»: zone CIEM IIIb, IIIc e IIId; 3)   «sottodivisione»: una sottodivisione CIEM del Mar Baltico quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (7); 4)   «peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine; 5)   «peschereccio dell'Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione; 6)   «stock»: una risorsa biologica marina presente in una zona di gestione determinata; 7)   «totale ammissibile di catture» (TAC): la quantità di ciascuno stock che può essere: i) catturata nell'arco di un anno, per attività di pesca che sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013; oppure ii) sbarcata nell'arco di un anno, per attività di pesca che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013; 8)   «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:2072:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo