Art. 3
Definizioni
In vigore dal 17 nov 2015
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «CIEM»: Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare;
2) «Mar Baltico»: zone CIEM IIIb, IIIc e IIId;
3) «sottodivisione»: una sottodivisione CIEM del Mar Baltico quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (7);
4) «peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine;
5) «peschereccio dell'Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
6) «stock»: una risorsa biologica marina presente in una zona di gestione determinata;
7) «totale ammissibile di catture» (TAC): la quantità di ciascuno stock che può essere:
i)
catturata nell'arco di un anno, per attività di pesca che sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013; oppure
ii)
sbarcata nell'arco di un anno, per attività di pesca che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
8) «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2015:2072:oj#art-3