Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 17 nov 2015
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle persone fisiche che svolgono le seguenti attività:
a)
controllo delle perdite di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente e non contenuti in schiume, a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
b)
recupero;
c)
installazione;
d)
riparazione, manutenzione o assistenza;
e)
smantellamento.
2. Si applica inoltre alle imprese che svolgono per terzi le seguenti attività in relazione ad apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse:
a)
installazione;
b)
riparazione, manutenzione o assistenza;
c)
smantellamento.
3. Il presente regolamento non si applica alle attività inerenti alla fabbricazione e alla riparazione effettuate nel luogo di produzione delle apparecchiature di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:2067:oj#art-2