Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 17 nov 2015
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica alle persone fisiche che svolgono le seguenti attività: a) controllo delle perdite di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente e non contenuti in schiume, a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente; b) recupero; c) installazione; d) riparazione, manutenzione o assistenza; e) smantellamento. 2.   Si applica inoltre alle imprese che svolgono per terzi le seguenti attività in relazione ad apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse: a) installazione; b) riparazione, manutenzione o assistenza; c) smantellamento. 3.   Il presente regolamento non si applica alle attività inerenti alla fabbricazione e alla riparazione effettuate nel luogo di produzione delle apparecchiature di cui all'.
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