Art. 1
In vigore dal 17 nov 2015
Per le notifiche di cui all'articolo 10, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 517/2014, gli Stati membri utilizzano i seguenti moduli:
1)
per le apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore, nonché le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, il modulo di notifica di cui all'allegato I del presente regolamento;
2)
per gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori, il modulo di notifica di cui all'allegato II del presente regolamento;
3)
per i commutatori elettrici, il modulo di notifica di cui all'allegato III del presente regolamento;
4)
per le apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra, il modulo di notifica di cui all'allegato IV del presente regolamento;
5)
per gli impianti di condizionamento d'aria nei veicoli a motore, il modulo di notifica di cui all'allegato V del presente regolamento.
Storico versioni
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