Art. 1
In vigore dal 17 nov 2015
1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016, alle merci classificate ai codici NC 2202 10 00 (acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ed ex 2202 90 11 , ex 2202 90 15 ed ex 2202 90 19 [altre bevande non alcoliche contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito) — suddivisioni TARIC 11 e 19] originarie della Norvegia è concesso un accesso illimitato in franchigia doganale all'Unione.
2. Le norme d'origine da applicare ai prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelle definite nel protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia del 14 maggio 1973.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:2063:oj#art-1