Art. 1
In vigore dal 13 nov 2015
Il regolamento (CE) n. 1918/2006 è così modificato:
1)
l' è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il contingente è aperto il 1o gennaio di ogni anno.»;
b)
il paragrafo 3 è soppresso;
2)
l'articolo 3 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, i richiedenti possono presentare una domanda di titolo d'importazione alla settimana, il lunedì o il martedì.»;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il titolo d'importazione è valido a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (*1), fino all'ultimo giorno del periodo contingentale.
L'importo della cauzione è fissato a 20 EUR per 100 kg di peso netto.
(*1) Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3).»."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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