Art. 2
Calcolo dell'indice azionario
In vigore dal 11 nov 2015
Calcolo dell'indice azionario
1. Il livello dell'indice azionario di cui all'articolo 106, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE è determinato per ogni giorno lavorativo.
Il livello dell'indice azionario per un determinato giorno lavorativo è la somma dei contributi di tutti gli indici azionari inclusi nell'allegato in tale giorno lavorativo.
Il contributo di ciascuno degli indici azionari di cui all'allegato per un determinato giorno lavorativo è il prodotto del suo livello normalizzato per il giorno lavorativo e il suo fattore di ponderazione nell'indice azionario previsto nell'allegato.
2. Il livello normalizzato di ciascuno degli indici azionari di cui all'allegato per un determinato giorno lavorativo è il suo ultimo livello in tale giorno lavorativo diviso per il suo ultimo livello il primo giorno del periodo di 36 mesi che termina il giorno lavorativo per il quale è calcolato il livello dell'indice azionario quale definito all'articolo 172, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/35. Qualora, per un determinato giorno, non sia disponibile l'ultimo livello di un indice azionario, è utilizzato l'ultimo livello più recente prima di tale giorno.
Storico versioni
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