Art. 3
Trasmissione di informazioni
In vigore dal 11 nov 2015
Trasmissione di informazioni
1. L'autorità di vigilanza può chiedere all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di fornire le informazioni necessarie ai fini dell'adozione della decisione relativa all'introduzione di una maggiorazione del capitale entro un termine stabilito dall'autorità di vigilanza.
2. Nel determinare il termine di cui al paragrafo 1, l'autorità di vigilanza rivolge particolare attenzione alla probabilità di un impatto negativo sui contraenti e beneficiari e alla relativa gravità.
3. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa immediatamente l'autorità di vigilanza qualora non sia in grado di rispettare il termine di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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