Art. 1

In vigore dal 10 nov 2015
1.   Le possibilità di pesca sono ripartite tra gli Stati membri come segue: a) categoria 1 — Pescherecci per la pesca di crostacei, eccetto aragoste e granchi: Spagna: 4 150 tonnellate Italia: 600 tonnellate Portogallo: 250 tonnellate Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo 25 pescherecci alla volta di questa categoria; b) categoria 2 — Pescherecci da traino (non congelatori) e pescherecci con palangari di fondo per la pesca del nasello: Spagna: 6 000 tonnellate Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo 6 pescherecci alla volta di questa categoria; c) categoria 3 — Pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino: Spagna: 3 000 tonnellate Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo 6 pescherecci alla volta di questa categoria; d) categoria 4 — Tonniere con reti a circuizione: Spagna: 17 licenze annuali Francia: 8 licenze annuali; e) categoria 5 — Tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie: Spagna: 14 licenze annuali Francia: 1 licenza annuale; f) categoria 6 — Pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica: Germania: 12 560 tonnellate Francia: 2 615 tonnellate Lettonia: 53 913 tonnellate Lituania: 57 642 tonnellate Paesi Bassi: 62 592 tonnellate Polonia: 26 112 tonnellate Regno Unito: 8 531 tonnellate Irlanda: 8 535 tonnellate In ciascun anno di validità del protocollo, agli Stati membri è assegnato il seguente numero di licenze trimestrali: Germania: 4 Francia: 2 Lettonia: 20 Lituania: 22 Paesi Bassi: 16 Polonia: 8 Regno Unito: 2 Irlanda: 2 Gli Stati membri comunicano alla Commissione se determinate licenze possono essere messe a disposizione di altri Stati membri. Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo 19 pescherecci alla volta di questa categoria; g) categoria 7 — Pescherecci adibiti alla pesca pelagica fresca: Irlanda: 15 000 tonnellate In caso di mancata utilizzazione, tali possibilità di pesca sono trasferite alla categoria 6 secondo il criterio di ripartizione di detta categoria. Entro il 1o luglio di ogni anno di validità del protocollo l'Irlanda comunica alla Commissione se le possibilità di pesca possono essere messe a disposizione di altri Stati membri. 2.   Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l'accordo di partenariato. 3.   Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008. 4.   Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse a titolo dell'accordo di partenariato, quale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione li informa che le possibilità di pesca non sono esaurite.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2015/2192 | Portale Normativo