Art. 1

In vigore dal 10 nov 2015
I dati da trasmettere ai fini della produzione delle statistiche europee sulla società dell'informazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 808/2004 sono quelli specificati nel modulo 1: «Imprese e società dell'informazione» dell'allegato I e nel modulo 2: «Individui, imprese e società dell'informazione» dell'allegato II del presente regolamento.
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