Art. 1

Modifica del regolamento (CE) n. 555/2008

In vigore dal 5 nov 2015
Modifica del regolamento (CE) n. 555/2008 Il regolamento (CE) n. 555/2008 è così modificato: 1) l'articolo 58 è sostituito dal seguente: «Articolo 58 Comunicazioni 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o marzo di ogni anno, le superfici per le quali sono state applicate sanzioni e l'importo della sanzione effettivamente riscossa, avvalendosi del modulo riportato nella tabella 1 dell'allegato XIII. Essi comunicano alla Commissione anche le loro disposizioni di diritto interno in merito a tali sanzioni. Tale obbligo non si applica più agli Stati membri in cui sono stati estirpati tutti gli impianti illegali. 2.   Salvo diversa indicazione nelle rispettive tabelle dell'allegato XIII del presente regolamento, le comunicazioni di cui all'articolo 85 quater, paragrafo 3, e all'articolo 188 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 si riferiscono alla campagna viticola precedente. Le comunicazioni annuali sono trasmesse utilizzando le tabelle 3 e 7 dell'allegato XIII del presente regolamento. 3.   Gli Stati membri hanno la facoltà di includere o no dati regionali nelle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.»; 2) l'articolo 61 è sostituito dal seguente: «Articolo 61 Obblighi di comunicazione degli Stati membri relativi ai diritti di nuovo impianto Per il periodo dal 1o agosto 2014 al 31 dicembre 2015 gli Stati membri comunicano entro il 1o marzo 2016 alla Commissione le seguenti informazioni: a) le superfici totali per le quali hanno concesso diritti di nuovo impianto a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 60; e b) la superficie totale per la quale hanno concesso diritti di nuovo impianto cumulativamente a norma dell'articolo 85 nonies del regolamento (CE) n. 1234/2007; qualora si siano avvalsi della deroga di cui all'articolo 60, paragrafo 6, del presente regolamento, gli Stati membri comunicano una stima della superficie totale interessata, basata sui risultati delle verifiche compiute. Per tale comunicazione gli Stati membri compilano la tabella 8 dell'allegato XIII del presente regolamento. Gli Stati membri hanno la facoltà di includere o no nella comunicazione dati regionali.»; 3) all'articolo 65, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Per il periodo dal 1o agosto 2014 al 31 dicembre 2015, gli Stati membri, compilando la tabella 9 dell'allegato XIII, comunicano entro il 1o marzo 2016 alla Commissione le seguenti informazioni: a) i diritti di impianto versati alle riserve; b) i diritti di impianto concessi a partire dalla riserva con o senza pagamento di corrispettivo.»; 4) l'articolo 74 è sostituito dal seguente: «Articolo 74 Inventario I dati comunicati entro il 1o marzo 2016 nell'inventario di cui all'articolo 145, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 si riferiscono al 31 dicembre 2015. L'inventario contiene le informazioni riportate nelle tabelle 15 e 16 dell'allegato XIII del presente regolamento. Gli Stati membri hanno la facoltà di includere o no nella comunicazione dati regionali.»; 5) nell'allegato XIII, la tabella 14 è soppressa.
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