Art. 2

In vigore dal 30 ott 2015
1.   Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016. 2.   Il termine di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 quale modificato dal presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018. Fino al 31 dicembre 2017, i termini di cui all'articolo 152, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 quale modificato dal presente regolamento non sono inferiori a 42 giorni per la ricezione delle offerte e a 37 giorni per la ricezione delle domande di partecipazione. 3.   L'articolo 143, quinto comma, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 quale modificato dal presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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