Art. 2

In vigore dal 30 ott 2015
Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/787 sono riscossi in via definitiva, ad eccezione di quelli applicati all'acesulfame K originario della Repubblica popolare cinese contenuto in determinati preparati e/o miscele.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2015/1963 | Portale Normativo