Art. 1

In vigore dal 29 ott 2015
(1)   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati, di spessore superiore a 0,16 mm, attualmente classificati ai codici NC ex 7225 11 00 (codici TARIC 7225 11 00 11, 7225 11 00 15 e 7225 11 00 19) e ex 7226 11 00 (codici TARIC 7226 11 00 12, 7226 11 00 14, 7226 11 00 16, 7226 11 00 92, 7226 11 00 94 e 7226 11 00 96) e originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America. (2)   L'importo del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle persone giuridiche di cui al paragrafo 4 è pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione fissato al paragrafo 3 e il prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, se il secondo è inferiore al primo. Non è riscosso alcun dazio se il prezzo netto franco frontiera dell'Unione è pari o superiore al corrispondente prezzo minimo all'importazione di cui al paragrafo 3. In nessun caso l'importo del dazio deve superare le aliquote di dazio ad valorem di cui al paragrafo 4. (3)   Ai fini del paragrafo 2 si applica il prezzo minimo all'importazione di cui alla tabella seguente. Qualora la verifica successiva all'importazione riveli che il prezzo netto franco frontiera dell'Unione effettivamente pagato dal primo acquirente indipendente nell'Unione (prezzo successivo all'importazione) è inferiore al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, quale risulta dalla dichiarazione doganale, e che il prezzo successivo all'importazione è inferiore al prezzo minimo all'importazione, si applica il dazio equivalente alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di cui alla tabella seguente e il prezzo successivo all'importazione, a meno che l'applicazione del dazio ad valorem di cui al paragrafo 4 più il prezzo successivo all'importazione determinino un importo (prezzo effettivamente pagato più dazio ad valorem) inferiore al prezzo minimo all'importazione di cui alla tabella seguente. Paesi interessati Gamma di prodotti Prezzo minimo all'importazione (EUR/tonnellata di peso netto del prodotto) Repubblica popolare cinese, Giappone, Stati Uniti d'America, Federazione russa, Repubblica di Corea Prodotti con una perdita massima non superiore a 0,9 W/kg 2 043 EUR Prodotti con una perdita massima superiore a 0,9 W/kg ma non superiore a 1,05 W/kg 1 873 EUR Prodotti con una perdita massima superiore a 1,05 W/kg 1 536 EUR (4)   Ai fini del paragrafo 2 si applicano le aliquote del dazio ad valorem di cui alla tabella seguente. Società Dazio ad valorem Codice addizionale TARIC Baoshan Iron & Steel Co., Ltd, Shanghai; RPC 21,5 % C 039 Wuhan Iron & Steel Co., Ltd., Wuhan, RPC 36,6 % C 056 JFE Steel Corporation, Tokyo, Giappone 39,0 % C 040 Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Tokyo, Giappone 35,9 % C 041 Posco, Seoul, Repubblica di Corea 22,5 % C 042 OJSC Novolipetsk Steel, Lipetsk;VIZ Steel, Ekaterinburg, Federazione russa 21,6 % C 043 AK Steel Corporation, Ohio, Stati Uniti d'America 22,0 % C 044 (5)   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nel paragrafo 4 è il dazio ad valorem, come indicato nella tabella seguente. Società Dazio ad valorem Codice addizionale TARIC Tutte le altre società cinesi 36,6 % C 999 Tutte le altre società giapponesi 39,0 % C 999 Tutte le altre società coreane 22,5 % C 999 Tutte le altre società russe 21,6 % C 999 Tutte le altre società statunitensi 22,0 % C 999 (6)   L'applicazione delle misure per le società menzionate nel paragrafo 4 è soggetta alla condizione che alle autorità doganali degli Stati membri sia presentata una fattura commerciale valida e un certificato del produttore rispettivamente conformi alle disposizioni di cui agli allegati I e II. Se non sono presentati né il certificato né la fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società. Nel certificato del produttore sono elencate le perdite massime effettive per ogni rotolo, in Watt per chilogrammo, ad una frequenza di 50 Hz e ad una induzione magnetica di 1,7 Tesla. (7)   Per i produttori menzionati singolarmente e qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1), il prezzo minimo all'importazione di cui sopra è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare. Il dazio pagabile corrisponde allora alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione ridotto e il prezzo netto franco frontiera dell'Unione ridotto, prima dello sdoganamento. (8)   Per tutte le altre società e qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, conformemente all'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 2, è ridotto di una percentuale corrispondente al calcolo proporzionale del prezzo effettivamente pagato o pagabile. (9)   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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