Art. 1
In vigore dal 29 ott 2015
Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:
1)
all' è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. L'applicazione dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 è sospesa nella misura in cui riguardano persone ed entità elencate nell'allegato IV.»;
2)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 8 ter
Il Consiglio modifica l'allegato IV sulla base delle decisioni adottate in relazione all'allegato II della decisione 2012/642/PESC.»;
3)
il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato IV del regolamento (CE) n. 765/2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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