Art. 1

In vigore dal 29 ott 2015
Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato: 1) all' è aggiunto il paragrafo seguente: «6.   L'applicazione dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 è sospesa nella misura in cui riguardano persone ed entità elencate nell'allegato IV.»; 2) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 8 ter Il Consiglio modifica l'allegato IV sulla base delle decisioni adottate in relazione all'allegato II della decisione 2012/642/PESC.»; 3) il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato IV del regolamento (CE) n. 765/2006.
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