Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011

In vigore dal 28 ott 2015
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 è così modificato: 1) in tutto il testo i termini «peschereccio dell'UE», «pescherecci dell'UE» e «acque dell'UE» sono sostituiti rispettivamente dai termini «peschereccio dell'Unione», «pescherecci dell'Unione» e «acque dell'Unione», apportando le eventuali modifiche grammaticali necessarie a seguito di tale sostituzione; 2) l' è così modificato: a) il punto 1 è sostituito dal seguente: «1) “peschereccio dell'Unione”, un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione»; b) il punto 2 è sostituito dal seguente: «2) “acque dell'Unione”, le acque definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); (*1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).»;" 3) all', il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   In qualsiasi momento, la capacità totale corrispondente alle licenze di pesca rilasciate da uno Stato membro, in stazza lorda (GT) o chilowatt (kW), non supera i livelli di capacità massima di tale Stato membro stabiliti in conformità all'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013.»; 4) all'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo: «A decorrere dal 1o gennaio 2016 il numero IMO (Organizzazione Marittima Internazionale) di identificazione delle navi, adottato con risoluzione A.1078 (28) del 4 dicembre 2013 e indicato nel capitolo XI-1, regola 3, della convenzione SOLAS del 1974 si applica: a) ai pescherecci dell'Unione, o ai pescherecci controllati da operatori dell'Unione in virtù di un accordo di noleggio, di stazza lorda pari o superiore a 100 tonnellate di stazza lorda o di stazza lorda registrata o di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri che operano esclusivamente nelle acque dell'Unione; b) a tutti i pescherecci dell'Unione, o ai pescherecci controllati da operatori dell'Unione in virtù di un accordo di noleggio, di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri che operano al di fuori delle acque dell'Unione; c) a tutti i pescherecci di paesi terzi autorizzati a effettuare attività di pesca nelle acque dell'Unione.»; 5) all'articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il CCP di ciascuno Stato membro di bandiera garantisce la trasmissione automatica al CCP dello Stato membro costiero dei dati forniti ai sensi dell'articolo 19 del presente regolamento con riguardo ai suoi pescherecci per il periodo in cui si trovano nelle acque dello Stato membro costiero. Tali dati sono trasmessi al CCP dello Stato costiero immediatamente dopo la ricezione degli stessi dal CCP dello Stato membro di bandiera.»; 6) l'articolo 28 è sostituito dal seguente: «Articolo 28 Accesso ai dati da parte della Commissione La Commissione può chiedere agli Stati membri, in conformità all'articolo 111, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul controllo, di provvedere alla trasmissione automatica, alla Commissione o all'organismo da essa designato, dei dati forniti in conformità all'articolo 19 del presente regolamento, riguardanti un gruppo specifico di pescherecci durante un determinato periodo di tempo. Tali dati sono trasmessi alla Commissione o all'organismo da essa designato immediatamente dopo la ricezione degli stessi dal CCP dello Stato membro di bandiera.»; 7) l'articolo 30 è sostituito dal seguente: «Articolo 30 Modelli di giornali di pesca, dichiarazioni di trasbordo e dichiarazioni di sbarco in formato cartaceo 1.   Nelle acque dell'Unione il giornale di pesca, la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco in formato cartaceo sono compilate e presentate dai comandanti dei pescherecci dell'Unione in conformità al modello di cui all'allegato VI. 2.   In deroga al paragrafo 1, nel caso dei pescherecci dell'Unione che effettuano bordate di pesca quotidiane nel Mare Mediterraneo, il giornale di pesca, la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco in formato cartaceo possono essere compilate e presentate dai comandanti dei pescherecci dell'Unione in conformità al modello di cui all'allegato VII. 3.   Quando i pescherecci dell'Unione svolgono attività di pesca nelle acque di un paese terzo, nelle acque disciplinate da un'organizzazione regionale per la pesca o in acque esterne alle acque dell'Unione non disciplinate da un'organizzazione regionale per la pesca, il giornale di pesca, la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco in formato cartaceo sono compilate e presentate dai comandanti dei pescherecci dell'Unione in conformità all'articolo 31 del presente regolamento e ai modelli di cui agli allegati VI e VII, a meno che il paese terzo o le norme dell'organizzazione regionale per la pesca interessata non richiedano specificamente l'uso di una tipologia diversa del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo o della dichiarazione di sbarco. Qualora il paese terzo non specifichi una tipologia particolare di giornale di pesca, dichiarazione di trasbordo o dichiarazione di sbarco ma richieda dati diversi da quelli previsti dalla normativa dell'Unione, tali dati devono essere registrati. 4.   I comandanti di pescherecci dell'Unione non soggetti all'articolo 15 del regolamento sul controllo possono continuare a usare fino al 31 dicembre 2017 giornali di pesca, dichiarazioni di trasbordo e dichiarazioni di sbarco in formato cartaceo stampati anteriormente al 1o gennaio 2016.»; 8) all'articolo 37 è aggiunto il seguente paragrafo: «Il giornale di pesca, la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco in formato elettronico sono compilati in conformità alle istruzioni riportate nell'allegato X.», 9) l'articolo 43 è sostituito dal seguente: «Articolo 43 Dati obbligatori per lo scambio di informazioni fra Stati membri I dati che i comandanti dei pescherecci dell'Unione sono tenuti a registrare nel giornale di pesca, nella dichiarazione di trasbordo, nella notifica preventiva e nella dichiarazione di sbarco conformemente alla normativa dell'Unione, sono obbligatori anche negli scambi tra gli Stati membri.»; 10) l'articolo 44 è sostituito dal seguente: «Articolo 44 Accesso ai dati 1.   Quando un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro effettua operazioni di pesca nelle acque unionali di uno Stato membro costiero, lo Stato membro di bandiera comunica allo Stato membro costiero i dati elettronici obbligatori del giornale di pesca relativi alla bordata di pesca in corso (a cominciare dall'ultima partenza dal porto) immediatamente dopo la ricezione di tali dati. 2.   Fino a quando un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro effettua operazioni di pesca nelle acque unionali di un altro Stato membro costiero, lo Stato membro di bandiera comunica allo Stato membro costiero tutti i dati elettronici obbligatori del giornale di pesca immediatamente dopo la ricezione di tali dati. Lo Stato membro di bandiera comunica inoltre le correzioni relative alla bordata di pesca in corso, come previsto dall'articolo 47, paragrafo 2, del presente regolamento. 3.   Quando vengono effettuate operazioni di sbarco o di trasbordo in uno Stato membro costiero diverso dallo Stato membro di bandiera, quest'ultimo comunica allo Stato membro costiero tutti i dati elettronici obbligatori della dichiarazione di sbarco o di trasbordo immediatamente dopo la ricezione di tali dati. 4.   Quando uno Stato membro di bandiera riceve la comunicazione che un peschereccio battente la sua bandiera intende entrare nel porto di un altro Stato membro costiero, lo Stato membro di bandiera trasmette immediatamente allo Stato membro costiero la notifica preventiva non appena ricevuta la stessa. 5.   Quando, durante una bordata di pesca, un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro entra nelle acque unionali di un altro Stato membro costiero o quando uno qualsiasi dei dati di cui ai paragrafi 3 e 4 in relazione a una bordata di pesca specifica è stato trasmesso a uno Stato membro costiero, lo Stato membro di bandiera consente l'accesso a tutti i dati elettronici sulle attività di pesca di cui all'articolo 111, paragrafo 1, del regolamento sul controllo per detta bordata di pesca a decorrere dalla partenza e fino al completamento dello sbarco e trasmette i dati allo Stato membro costiero su richiesta di quest'ultimo. Tale accesso viene garantito per almeno 36 mesi dopo l'inizio della bordata di pesca. 6.   Lo Stato membro di bandiera di un peschereccio ispezionato da un altro Stato membro in conformità all'articolo 80 del regolamento sul controllo trasmette, dietro richiesta dello Stato membro che ha eseguito l'ispezione, i dati elettronici sulle attività di pesca di cui all'articolo 111, paragrafo 1, del regolamento sul controllo per la bordata di pesca in corso a decorrere dalla partenza e fino al momento della richiesta. 7.   Le richieste di cui ai paragrafi 5 e 6 sono effettuate in formato elettronico e specificano se la risposta deve riportare i dati originali con le correzioni o soltanto i dati consolidati. La risposta alle richieste viene generata automaticamente e trasmessa senza indugio dallo Stato membro destinatario della richiesta. 8.   Gli Stati membri consentono l'accesso ai dati del sistema di controllo dei pescherecci, del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo, della notifica preventiva e della dichiarazione di sbarco su richiesta degli altri Stati membri che effettuano attività di ispezione in mare nell'ambito di un piano di intervento congiunto o altre attività di ispezione congiunte concordate. 9.   I comandanti dei pescherecci dell'Unione dispongono dell'accesso in modo sicuro e in qualsiasi momento alle informazioni e ai dati del proprio giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo, della notifica preventiva e della dichiarazione di sbarco in formato elettronico conservati nella banca dati dello Stato membro di bandiera.»; 11) l'articolo 45 è sostituito dal seguente: «Articolo 45 Scambio di dati tra Stati membri Gli Stati membri: a) garantiscono che i dati pervenuti a norma del presente capo siano registrati su supporto informatico e conservati in modo sicuro in banche dati informatizzate per almeno tre anni; b) adottano tutte le misure idonee a garantire che i dati siano utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal presente regolamento; e c) adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata.»; 12) all'articolo 47, è inserito il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis.   I comandanti dei pescherecci dell'Unione inviano un messaggio elettronico di partenza alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera prima di uscire dal porto e prima di avviare qualsiasi altra comunicazione elettronica relativa alla bordata di pesca.»; 13) l'articolo 60 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Qualora il danno non sia stato eliminato totalmente o parzialmente mediante applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione, quanto prima possibile dopo aver ricevuto le informazioni di cui all'articolo 59 del presente regolamento, adotta le misure opportune al fine di porre rimedio ai danni arrecati.»; b) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) se applicabile, gli Stati membri che hanno superato le proprie possibilità di pesca (“gli Stati membri che hanno superato le proprie possibilità”) e il volume di tali eccedenze [quali risultano una volta detratti eventuali scambi in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013];» 14) l'articolo 66 è sostituito dal seguente: «Articolo 66 Definizione Ai fini del presente capo, si intende per: “prodotti della pesca e dell'acquacoltura”, tutti i prodotti di cui al capitolo 3, alla sottorubrica 1212 21 00 del capitolo 12 e alle voci 1604 e 1605 del capitolo 16 della nomenclatura combinata stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (*2) (*2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) e regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 312 del 31.10.2014, pag. 1).»;" 15) l'articolo 67 è così modificato: a) il paragrafo 12 è sostituito dal seguente: «12.   Le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo non si applicano ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle voci 1604 e 1605 del capitolo 16 della nomenclatura combinata»; b) il paragrafo 13 è sostituito dal seguente: «13.   Ai fini dell'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo, le informazioni relative alla zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato sono: a) la zona geografica interessata, quale definita all'articolo 4, punto 30, del regolamento sul controllo, per le catture di stock o gruppi di stock soggetti a un contingente e/o a una taglia minima nell'ambito della legislazione dell'Unione; b) il nome della zona di cattura o produzione in conformità all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1379/2013 per le catture di altri stock o gruppi di stock, prodotti della pesca catturati in acque dolci e prodotti dell'acquacoltura (*3). (*3)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).»;" 16) l'articolo 68 è soppresso; 17) All'articolo 74, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Fatte salve le norme speciali valide per le specie pelagiche di cui agli articoli da 78 a 89 del presente regolamento, sbarcate alla rinfusa per essere trasferite nel luogo di prima immissione sul mercato, magazzinaggio o trasformazione, l'acqua e il ghiaccio sottratti dal peso totale non superano il 2 %. In tutti i casi, la percentuale di detrazione dell'acqua e del ghiaccio viene annotata sulla ricevuta di pesatura insieme alla registrazione del peso. Agli sbarchi per usi industriali o alle specie non pelagiche non si applica la detrazione dell'acqua o del ghiaccio.»; 18) l'articolo 78 è sostituito dal seguente: «Articolo 78 Campo di applicazione delle procedure di pesatura per le catture di aringhe, sgombri, sugarelli e melù Le norme contemplate dalla presente sezione si applicano alla pesatura di aringhe (Clupea harengus), sgombri (Scomber scombrus), sugarelli (Trachurus spp.) e melù (Micromesistius poutassou), o una combinazione degli stessi, sbarcati nell'Unione o da pescherecci dell'Unione in paesi terzi e pescati: a) per l'aringa nelle zone CIEM I, II, IIIa, IV, Vb, VI e VII; b) per lo sgombro nelle zone CIEM IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV e nelle acque unionali del Copace; c) per il sugarello nelle zone CIEM IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV e nelle acque unionali del Copace; d) per il melù nelle zone IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV e nelle acque unionali del Copace; qualora i quantitativi per sbarco siano superiori a 10 tonnellate.»; 19) il titolo dell'articolo 79 è sostituito dal seguente: «Articolo 79 Porti di pesatura per le catture di aringhe, sgombri, sugarelli e melù»; 20) all'articolo 80, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) i quantitativi in chilogrammi di peso vivo di aringhe, sgombri, sugarelli e melù trasportati a bordo;» 21) all'articolo 82, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I quantitativi di aringhe, sgombri, sugarelli e melù trasportati a bordo, notificati prima dello sbarco con le modalità previste dall'articolo 80, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, corrispondono ai quantitativi registrati sul giornale di pesca compilato.»; 22) il titolo dell'articolo 83 è sostituito dal seguente: «Articolo 83 Strutture pubbliche di pesatura per le catture di aringhe, sgombri, sugarelli e melù freschi»; 23) l'articolo 85 è sostituito dal seguente: «Articolo 85 Pesatura del pesce congelato Al momento della pesatura dei quantitativi sbarcati di aringhe, sgombri, sugarelli e melù congelati, il peso del pesce congelato sbarcato in casse è determinato per specie conformemente all'articolo 73 del presente regolamento.»; 24) l'articolo 86 è sostituito dal seguente: «Articolo 86 Conservazione dei registri di pesatura Tutti i registri di pesatura previsti dall'articolo 84, paragrafo 3, e dall'articolo 85 del presente regolamento e le copie di qualsiasi documento di trasporto nell'ambito di un piano di controllo o di un programma di controllo comune di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del presente regolamento sono conservati per almeno tre anni.»; 25) l'articolo 88 è sostituito dal seguente: «Articolo 88 Verifiche incrociate Fino all'istituzione una banca dati informatizzata a norma dell'articolo 109 del regolamento sul controllo, le autorità competenti effettuano le verifiche incrociate amministrative, in relazione a tutti gli sbarchi, tra i dati indicati di seguito: a) i quantitativi, suddivisi per specie, di aringhe, sgombri, sugarelli e melù, notificati prima dello sbarco secondo le modalità previste dall'articolo 80, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, e i quantitativi registrati nel giornale di pesca; b) i quantitativi, suddivisi per specie, di aringhe, sgombri, sugarelli e melù registrati nel giornale di pesca e i quantitativi registrati nella dichiarazione di sbarco; c) i quantitativi, suddivisi per specie di aringhe, sgombri, sugarelli e melù indicati nella dichiarazione di sbarco e i quantitativi indicati nella dichiarazione di assunzione in carico o nella nota di vendita; d) la zona di cattura registrata nel giornale di pesca della nave e i dati VMS relativi alla nave in questione.»; 26) l'articolo 89 è sostituito dal seguente: «Articolo 89 Monitoraggio della pesatura 1.   La pesatura delle catture di aringhe, sgombri, sugarelli e melù provenienti dalla nave viene monitorata per specie. Nel caso delle navi che pompano a riva le catture, è monitorata la pesatura dell'intero carico. Per gli sbarchi di aringhe, sgombri, sugarelli e melù congelati si procede al conteggio di tutte le casse e al controllo del calcolo del peso netto medio effettuato secondo il metodo descritto nell'allegato XVIII. 2.   Oltre a quelli indicati all'articolo 88 del presente regolamento, sono sottoposti a controllo incrociato i dati seguenti: a) i quantitativi per specie di aringhe, sgombri, sugarelli e melù indicati nei registri di pesatura presso pese pubbliche o private e i quantitativi per specie indicati nella dichiarazione di assunzione in carico o nella nota di vendita; b) i quantitativi per specie di aringhe, sgombri e sugarelli registrati su qualsiasi documento di trasporto nell'ambito di un piano di controllo o di un programma di controllo comune di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del presente regolamento; c) i numeri identificativi specifici delle autocisterne indicati sul registro ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento. 3.   Una volta concluse le operazioni di sbarco si controlla che tutto il pesce sia stato scaricato dalla nave in ottemperanza alle norme speciali della presente sezione. 4.   Tutte le attività di controllo contemplate dal presente articolo e dall'articolo 107 del presente regolamento sono documentate. La relativa documentazione è conservata per almeno tre anni.»; 27) nel titolo IV, l'intestazione del capo III è sostituita dalla seguente: «CAPO III Distinte di vendita e dichiarazioni di assunzione in carico»; 28) all'articolo 90, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Nella nota di vendita e nella dichiarazione di assunzione in carico è indicato il numero di individui di cui agli articoli 64, paragrafo 1, lettera f) e 66, paragrafo 3, lettera e), del regolamento sul controllo se il relativo contingente è gestito sulla base di individui.»; 29) l'articolo 91 è sostituito dal seguente: «Articolo 91 Formati delle distinte di vendita e dichiarazioni di assunzione in carico 1.   Gli Stati membri stabiliscono il formato da utilizzare per la compilazione e la trasmissione dei dati relativi alle distinte di vendita e alle dichiarazioni di assunzione in carico tra acquirenti registrati, centri d'asta registrati o altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri e le autorità competenti di cui agli articoli 63 e 67 del regolamento sul controllo. 2.   I dati che devono essere registrati dagli acquirenti registrati, dai centri d'asta registrati o da altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri nelle rispettive distinte di vendita e dichiarazioni di assunzione in carico conformemente alle norme dell'Unione sono altresì obbligatori negli scambi fra Stati membri. 3.   I dati di cui all'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento sul controllo trasmessi per le operazioni nei precedenti 36 mesi dallo Stato membro sul cui territorio sono avvenuti la prima vendita o assunzione in carico sono comunicati da tale Stato membro su richiesta dello Stato membro di bandiera o dello Stato membro sul cui territorio è avvenuto lo sbarco dei prodotti della pesca. La risposta alle richieste viene generata automaticamente e trasmessa senza indugio. 4.   Gli Stati membri: a) garantiscono che i dati pervenuti a norma del presente capo siano registrati su supporto informatico e conservati in modo sicuro in banche dati informatizzate per almeno tre anni; b) adottano tutte le misure idonee a garantire che i dati siano utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal presente regolamento; e c) adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata. 5.   In ogni Stato membro, l'autorità unica di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento sul controllo è responsabile della trasmissione, ricezione, gestione ed elaborazione di tutti i dati indicati nel presente capo. 6.   Gli Stati membri si scambiano i dati necessari per contattare le autorità di cui al paragrafo 5 e informano la Commissione e l'organismo da questa designato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. 7.   Eventuali modifiche alle informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 sono comunicate alla Commissione, all'organismo da questa designato e agli altri Stati membri prima che acquistino efficacia.»; 30) l'articolo 96 è abrogato; 31) l'articolo 107 è sostituito dal seguente: «Articolo 107 Ispezione degli sbarchi di determinate specie pelagiche Per gli sbarchi di aringhe, sgombri, sugarelli e melù previsti dall'articolo 78 del presente regolamento le autorità competenti di uno Stato membro fanno in modo che vengano ispezionato accuratamente almeno il 7,5 % dei quantitativi sbarcati di ciascuna specie e almeno il 5 % degli sbarchi.»; 32) l'articolo 112 è sostituito dal seguente: «Articolo 112 Controllo dei prodotti della pesca soggetti al meccanismo per l'ammasso I funzionari verificano che i prodotti della pesca soggetti al meccanismo per l'ammasso di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1379/2013 siano conformi alle condizioni di cui allo stesso articolo 30 e all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 508/2014 (*4) (*4)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).»;" 33) all'articolo 126, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Se nel corso di una ispezione vengono individuate due o più infrazioni gravi commesse dalla stessa persona fisica o giuridica titolare della licenza, al titolare della licenza di pesca conformemente al paragrafo 1 sono assegnati fino a un massimo di 12 punti per tutte le infrazioni di cui trattasi.»; 34) all'articolo 131, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Qualora la licenza di pesca venga sospesa o revocata a titolo definitivo a norma dell'articolo 129, paragrafi 1 o 2, del presente regolamento, il peschereccio a cui si riferisce la licenza sospesa o revocata a titolo definitivo viene identificato come sprovvisto di licenza nel registro nazionale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tale peschereccio viene altresì identificato in questo modo nel registro della flotta peschereccia dell'Unione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013. 2.   La revoca definitiva di una licenza di pesca conformemente all'articolo 129, paragrafo 2, del presente regolamento non incide sui limiti di capacità di pesca dello Stato membro che rilascia la licenza di cui all'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1380/2013.»; 35) nel titolo VIII il capo I è soppresso. 36) all'articolo 139, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   L'entità dell'eccesso di utilizzo di possibilità di pesca viene determinata in relazione alle possibilità di pesca disponibili al termine di ciascun periodo prestabilito per lo Stato membro interessato, tenendo conto degli scambi delle possibilità di pesca ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, dei trasferimenti di contingenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (*5), della riassegnazione delle possibilità di pesca disponibili ai sensi dell'articolo 37 del regolamento sul controllo e della detrazione delle possibilità di pesca ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento sul controllo. 3.   Lo scambio di possibilità di pesca ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per un determinato periodo non è consentito dopo l'ultimo giorno del primo mese successivo alla scadenza del suddetto periodo. (*5)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).»;" 37) nel titolo XI è aggiunto il seguente capo I bis: «CAPO I bis Regole per lo scambio di dati Articolo 146 bis Il presente capo stabilisce regole dettagliate per lo scambio di dati di cui agli articoli 111 e 116 del regolamento sul controllo, come pure per la notifica dei dati sulle catture di cui all'articolo 33, paragrafi 2 e 4, del regolamento sul controllo e all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (*6). Articolo 146 ter Definizioni Ai fini del presente capo, si intende per: a) “strato di trasporto”, la rete elettronica per gli scambi dei dati sulla pesca messi a disposizione dalla Commissione a tutti gli Stati membri e all'organismo da essa designato per lo scambio di dati in modo standardizzato; b) “relazione”, le informazioni registrate in formato elettronico; c) “messaggio”, la relazione nel suo formato per la trasmissione; d) “richiesta”, un messaggio elettronico contenente una richiesta di una serie di relazioni. Articolo 146 quater Principi generali 1.   Tutti i messaggi sono scambiati sulla base della norma P1000 del Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico (UN/CEFACT). Sono utilizzati esclusivamente campi di dati, componenti fondamentali, oggetti e messaggi adeguatamente formattati in linguaggio XML (extensible mark-up language) conformemente all'XSD (XML Schema Definition) basato sulle librerie di standardizzazione dell'UN/CEFACT. 2.   I formati della relazione sono basati sulle norme UN/CEFACT di cui all'allegato XII e sono messi a disposizione sulla pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea. 3.   Per tutti i messaggi sono utilizzati l'XSD e i codici che figurano sulla pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea. 4.   La data e l'ora sono trasmesse in tempo universale coordinato (UTC). 5.   Tutte le relazioni devono avere un identificativo di relazione unico. 6.   Un identificativo unico della bordata di pesca in forma leggibile in chiaro viene utilizzato per collegare il registro di pesca con i dati della dichiarazione di sbarco, della dichiarazione di trasbordo, delle distinte di vendita, della dichiarazione di assunzione in carico e del documento di trasporto. 7.   Le relazioni relative ai pescherecci dell'Unione includono il numero di identificazione del peschereccio, di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione (*7). 8.   Per assicurare lo scambio di messaggi gli Stati membri utilizzano i documenti di attuazione disponibili sul sito web della Commissione europea dedicato alla pesca. Articolo 146 quinquies Trasmissione dei messaggi 1.   Tutte le trasmissioni che utilizzano lo strato di trasporto sono pienamente automatizzate e immediate. 2.   Prima della trasmissione di un messaggio, l'emittente effettua un controllo automatico per verificare che il messaggio sia corretto sulla base della serie minima di norme di convalida e verifica disponibili nel registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea. 3.   Il ricevente comunica all'emittente l'avvenuta ricezione del messaggio inviando un messaggio di ritorno basato sulla norma UN/CEFACT P1000-1: Principi generali. I messaggi relativi al sistema di controllo dei pescherecci e le risposte a una richiesta non ricevono un messaggio di ritorno. 4.   Qualora si verifichi un guasto tecnico a livello di emittente e quest'ultimo sia impossibilitato a inviare messaggi, ne informa tutti i riceventi. L'emittente adotta immediatamente le misure adeguate per risolvere il problema. Tutti i messaggi da inviare a un ricevente sono archiviati fino alla risoluzione del problema. 5.   Qualora si verifichi un guasto tecnico a livello di ricevente e quest'ultimo sia impossibilitato a ricevere messaggi, ne informa tutti gli emittenti. Il ricevente adotta immediatamente le misure adeguate per risolvere il problema. 6.   Dopo la riparazione di un guasto tecnico a livello di emittente, quest'ultimo invia quanto prima i messaggi rimasti in sospeso. È ammesso l'uso di una procedura manuale di follow-up. 7.   Dopo la riparazione di un guasto tecnico a livello di ricevente, i messaggi mancanti vengono inviati dietro richiesta. È ammesso l'uso di una procedura manuale di follow-up. 8.   Tutti gli emittenti, i riceventi e la Commissione stabiliscono procedure di failover per garantire la prosecuzione delle operazioni. Articolo 146 sexies Rettifiche Le rettifiche apportate alle relazioni sono registrate nello stesso formato della relazione originale, indicando che la relazione è una correzione basata sulla norma UN/CEFACT P1000-1: Principi generali. Articolo 146 septies Scambio di dati del sistema di controllo dei pescherecci 1.   Il sistema da utilizzare per lo scambio di dati del sistema di controllo dei pescherecci tra gli Stati membri, come pure tra gli Stati membri e la Commissione o l'organismo da essa designato, è l'XSD del campo posizione del peschereccio sulla base della norma UN/CEFACT P1000 — 7. 2.   I sistemi degli Stati membri di bandiera devono essere in grado di inviare messaggi relativi al sistema di controllo dei pescherecci. 3.   I sistemi degli Stati membri di bandiera devono essere in grado altresì di rispondere alle richieste di dati relativi al sistema di controllo dei pescherecci per bordate di pesca iniziate nei 36 mesi precedenti. Articolo 146 octies Scambio di dati sulle attività di pesca 1.   Il formato da utilizzare per lo scambio di dati del giornale di pesca, della notifica preventiva, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco di cui agli articoli 15, 17, 22 e 24 del regolamento sul controllo, tra gli Stati membri come pure tra gli Stati membri e la Commissione o l'organismo da essa designato, è l'XSD del campo attività di pesca sulla base della norma UN/CEFACT P1000 — 3. 2.   I sistemi degli Stati membri di bandiera devono essere in grado altresì di inviare messaggi relativi alle attività di pesca e di rispondere alle richieste di dati relativi alle attività di pesca per bordate di pesca iniziate nei 36 mesi precedenti. Articolo 146 nonies Scambio di dati relativi alle vendite 1.   Il formato da utilizzare per lo scambio di dati sulle note di vendita e sulla dichiarazione di assunzione in carico di cui agli articoli 63 e 67 del regolamento sul controllo, tra gli Stati membri come pure tra gli Stati membri e la Commissione o l'organismo da essa designato, è l'XSD del campo vendita sulla base della norma UN/CEFACT P1000 — 5. 2.   Quando i dati del documento di trasporto di cui all'articolo 68 del regolamento sul controllo sono scambiati tra gli Stati membri come pure tra gli Stati membri e la Commissione o l'organismo da essa designato, il formato utilizzato si basa sulla norma UN/CEFACT P1000 — 5. 3.   I sistemi degli Stati membri devono essere in grado di inviare messaggi relativi alle note di vendita e alle dichiarazioni di assunzione in carico, come pure di rispondere a richieste di dati relativi alle note di vendita e alle dichiarazioni di assunzione in carico per operazioni avvenute nei 36 mesi precedenti. Articolo 146 decies Trasmissione di dati aggregati sulle catture 1.   Gli Stati membri di bandiera utilizzano l'XSD basato sulla norma UN/CEFACT P1000 — 12 come formato per trasmettere alla Commissione i dati aggregati sulle catture di cui all'articolo 33, paragrafi 2 e 4, del regolamento sul controllo e all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1006/2008. 2.   I dati della relazione di cattura sono aggregati sulla base del mese in cui tali catture sono avvenute. 3.   I quantitativi indicati nelle relazioni di cattura si basano sui quantitativi sbarcati. Quando una relazione di cattura deve essere trasmessa in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio e prima dello sbarco, deve essere inviata una stima della relazione di cattura con l'indicazione “trasportati a bordo”. Entro il 15o giorno del mese successivo allo sbarco deve essere inviata una rettifica indicante il peso esatto e il luogo dello sbarco. 4.   Quando la legislazione dell'Unione prevede che gli stock o le specie siano indicati in diverse relazioni di cattura con differenti livelli di aggregazione, tali stock o specie sono indicati esclusivamente nella relazione più dettagliata richiesta. Articolo 146 undecies Modifiche ai formati XLM e ai documenti di attuazione 1.   Le modifiche ai formati XML e ai documenti di attuazione da utilizzare per tutti gli scambi di dati elettronici tra gli Stati membri, gli Stati membri e la Commissione o l'organismo da essa designato, comprese le modifiche derivanti dagli articoli 146 septies, 146 octies e 146 nonies, sono stabilite dalla Commissione di concerto con gli Stati membri. 2.   Le modifiche di cui al paragrafo 1 sono chiaramente indicate nel registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea, con l'indicazione della data in cui entra in vigore la modifica. Tali modifiche entrano in vigore in un periodo compreso tra 6 e 18 mesi dalla data in cui sono state decise. Tale termine è stabilito dalla Commissione di concerto con gli Stati membri. (*6)  Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33)." (*7)  Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25).»;" 38) all'articolo 164, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   La Commissione o l'organismo da essa designato può, nell'ambito di accordi di partenariato per una pesca sostenibile o di accordi di partenariato sulla pesca conclusi tra l'Unione e i paesi terzi o nell'ambito di organizzazioni regionali per la gestione della pesca o analoghi accordi di cui l'Unione sia parte contraente o parte cooperante non contraente, comunicare le informazioni rilevanti in merito agli inadempimenti delle norme della politica comune della pesca o alle infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 e all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo ad altre parti di tali accordi, organizzazioni o convenzioni, previo consenso dello Stato membro da cui provengono le informazioni e in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001 (*8). (*8)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).»;" 39) l'allegato V è soppresso; 40) l'allegato VI è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento; 41) l'allegato VII è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento; 42) gli allegati VIII e XI sono soppressi; 43) l'allegato X è sostituito dal testo dell'allegato III del presente regolamento; 44) l'allegato XII è sostituito dal testo dell'allegato IV del presente regolamento; 45) l'allegato XXIII è sostituito dal testo dell'allegato V del presente regolamento; 46) l'allegato XXVI è sostituito dal testo dell'allegato VI del presente regolamento; 47) l'allegato XXVII è sostituito dal testo dell'allegato VII del presente regolamento; 48) l'allegato XXX è sostituito dal testo dell'allegato VIII del presente regolamento; 49) l'allegato XXXI è soppresso.
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