Art. 1
Monitoraggio e relazioni
In vigore dal 28 ott 2015
Il regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato come segue:
1)
l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Monitoraggio e relazioni
1. Gli Stati membri effettuano un monitoraggio dei livelli di nitrato negli ortaggi passibili di contenerne in misura rilevante, in particolare negli ortaggi a foglia verde, e ne comunicano il risultato all'EFSA a scadenze regolari.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione una sintesi dei risultati relativi alle aflatossine ottenuti conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione (*1), e all'EFSA i dati delle singole occorrenze.
3. Gli Stati membri e le organizzazioni professionali interessate comunicano ogni anno alla Commissione i risultati delle indagini intraprese e i progressi nell'applicazione delle misure preventive volte a evitare la contaminazione da deossinivalenolo, zearalenone, fumonisine B1 e B2 e tossine T-2 e HT-2. La Commissione mette tali risultati a disposizione degli Stati membri. I relativi dati in merito all'occorrenza delle sostanze sono comunicati all'EFSA.
4. Gli Stati membri e le organizzazioni professionali delle parti interessate sono fortemente incoraggiati a monitorare la presenza di alcaloidi della Claviceps spp. nei cereali e nei prodotti a base di cereali.
Gli Stati membri e le organizzazioni professionali delle parti interessate sono fortemente incoraggiati a comunicare all'EFSA i risultati per gli alcaloidi della Claviceps spp. entro il 30 settembre 2016. Questi risultati dovranno comprendere dati sulle occorrenze e informazioni specifiche sul rapporto tra la presenza di sclerozi di Claviceps spp. e il livello dei singoli alcaloidi di Claviceps spp.
La Commissione mette tali dati a disposizione degli Stati membri.
5. Eventuali dati sulle occorrenze di contaminanti diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 4 raccolti dagli Stati membri e dalle organizzazioni professionali delle parti interessate possono essere comunicati all'EFSA.
6. I dati sulle occorrenze dovranno essere forniti all'EFSA nel formato di trasmissione dei dati dell'Autorità, conformemente alle prescrizioni della Guidance on Standard Sample Description (SSD) for Food and Feed (*2) [Orientamenti sulla descrizione standardizzata dei campioni (SSD) di alimenti e mangimi] dell'EFSA e agli ulteriori obblighi di informazione specifici dell'EFSA per taluni contaminanti. I dati sulle occorrenze provenienti dalle organizzazioni professionali delle parti interessate possono essere forniti all'EFSA, se del caso, in un formato di trasmissione dei dati semplificato, definito dall'EFSA.
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione, del 13 agosto 2014, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga il regolamento (CE) n. 1152/2009 (GU L 242 del 14.8.2014, pag. 4)."
(*2) http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm»;"
2)
l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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