Art. 2
In vigore dal 27 ott 2015
I prodotti alimentari elencati nell'allegato del presente regolamento, ad eccezione di quelli di cui al punto 6.1.11, immessi legalmente sul mercato prima del 1o aprile 2016 possono rimanere sul mercato dopo tale data fino al loro termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
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