Art. 6

Elenco delle navi

In vigore dal 22 ott 2015
Elenco delle navi Gli Stati membri stabiliscono, conformemente ai criteri di cui all'allegato del presente regolamento, i pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco per ciascuna attività di pesca. Entro il 31 dicembre 2015 gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sito web sicuro dell'Unione per il controllo, gli elenchi di tutte le navi adibite alla cattura di merluzzo carbonaro di cui all'allegato, stilati a norma del primo comma. Essi tengono aggiornati tali elenchi.
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