Art. 1

In vigore dal 22 ott 2015
L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 282/2008 è sostituito dal seguente: «1.   La Commissione adotta una decisione rivolta al richiedente rilasciando o rifiutando l'autorizzazione del processo di riciclo. Si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. (*1)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13)." (*2)  Regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).» "
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Art. 1 Regolamento (UE) 2015/1906 | Portale Normativo