Art. 2
In vigore dal 21 ott 2015
Per quanto riguarda la guazatina, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione precedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alla normativa vigente prima del 13 maggio 2016, ad eccezione dei pompelmi e delle arance.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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