Art. 1

In vigore dal 21 ott 2015
Il regolamento (CE) n. 2056/2001 è così modificato: 1) all' è aggiunto il seguente punto 3: «3.   “catture non intenzionali”: le catture accidentali di organismi marini che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), devono essere sbarcate e imputate ai contingenti perché di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione oppure perché superano i quantitativi consentiti dalle norme sulla composizione delle catture e sulle catture accessorie. (*1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).»;" 2) è inserito il seguente articolo 9 bis: «Articolo 9 bis Quando organismi marini di una specie soggetta all'obbligo di sbarco sono catturati oltre le percentuali o i quantitativi consentiti specificati nell'articolo 4, paragrafi da 1) a 6), nell'articolo 5, paragrafo 2), nell'articolo 6, paragrafo 2), nell'articolo 7 e nell'articolo 8 del presente regolamento, si applica l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. Tali catture non intenzionali non costituiscono una violazione delle percentuali consentite di composizione delle catture di cui ai predetti articoli.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:1897:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo