Art. 1

In vigore dal 20 ott 2015
1.   Le indicazioni sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento non sono inserite nell'elenco di indicazioni consentite dell'Unione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006. 2.   Le indicazioni sulla salute di cui al paragrafo 1, impiegate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono tuttavia continuare a essere impiegate per un periodo massimo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
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