Art. 1
In vigore dal 15 ott 2015
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 948/2014 è così modificato:
1)
l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
1. L'aiuto per i prodotti di cui all' è fissato come segue:
a)
se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 90 e 210 giorni, l'aiuto ammonta a:
1)
8,86 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di magazzinaggi;
2)
0,16 EUR per tonnellata per ciascun giorno di ammasso contrattuale;
b)
se il periodo di ammasso contrattuale è di 365 giorni, l'aiuto ammonta a:
1)
8,86 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di magazzinaggio;
2)
0,36 EUR per tonnellata per ciascun giorno di ammasso contrattuale.
Tuttavia, in deroga all'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 826/2008, se il quantitativo contrattuale può essere ritirato dall'ammasso dopo un periodo minimo di 270 giorni, l'importo dell'aiuto è ridotto del 10 %.
2. Le domande sono valide solo se specificano i tassi di aiuto richiesti.
I contratti conclusi a norma del presente regolamento per un periodo di ammasso compreso tra 90 e 210 giorni non possono essere trasformati in contratti a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera b).
3. L'ammasso contrattuale termina il giorno precedente il giorno dell'uscita dall'ammasso.»;
2)
è inserito il seguente articolo 4 bis:
«Articolo 4 bis
In deroga all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 826/2008, il pagamento anticipato per i contratti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente regolamento non eccede l'importo dell'aiuto corrispondente a un periodo di ammasso di 270 giorni.»;
3)
l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
entro ogni martedì per la settimana precedente, e separatamente per i quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b) rispettivamente, i quantitativi per i quali sono stati stipulati contratti e i quantitativi per i quali sono state presentate domande di stipula di contratti, a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008;
b)
entro la fine di ogni mese per il mese precedente, le informazioni relative alle scorte richieste a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 826/2008.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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