Art. 1

In vigore dal 15 ott 2015
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 948/2014 è così modificato: 1) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 1.   L'aiuto per i prodotti di cui all' è fissato come segue: a) se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 90 e 210 giorni, l'aiuto ammonta a: 1) 8,86 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di magazzinaggi; 2) 0,16 EUR per tonnellata per ciascun giorno di ammasso contrattuale; b) se il periodo di ammasso contrattuale è di 365 giorni, l'aiuto ammonta a: 1) 8,86 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di magazzinaggio; 2) 0,36 EUR per tonnellata per ciascun giorno di ammasso contrattuale. Tuttavia, in deroga all'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 826/2008, se il quantitativo contrattuale può essere ritirato dall'ammasso dopo un periodo minimo di 270 giorni, l'importo dell'aiuto è ridotto del 10 %. 2.   Le domande sono valide solo se specificano i tassi di aiuto richiesti. I contratti conclusi a norma del presente regolamento per un periodo di ammasso compreso tra 90 e 210 giorni non possono essere trasformati in contratti a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera b). 3.   L'ammasso contrattuale termina il giorno precedente il giorno dell'uscita dall'ammasso.»; 2) è inserito il seguente articolo 4 bis: «Articolo 4 bis In deroga all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 826/2008, il pagamento anticipato per i contratti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente regolamento non eccede l'importo dell'aiuto corrispondente a un periodo di ammasso di 270 giorni.»; 3) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) entro ogni martedì per la settimana precedente, e separatamente per i quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b) rispettivamente, i quantitativi per i quali sono stati stipulati contratti e i quantitativi per i quali sono state presentate domande di stipula di contratti, a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008; b) entro la fine di ogni mese per il mese precedente, le informazioni relative alle scorte richieste a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 826/2008.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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