Art. 1
In vigore dal 14 ott 2015
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vergelle o bordioni laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse), di ferro, di acciai non legati o di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese, classificati con i codici NC 7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 e 7227 90 95 .
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti nel paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:
Società
Aliquota del dazio antidumping (%)
Codice addizionale TARIC
Gruppo Valin
7,9
A930
Tutte le altre società
24,0
A999
3. L'applicazione dell'aliquota di dazio individuale fissata per la società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figura una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura, identificato per nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di vergelle vendute per l'esportazione nell'Unione europea cui si riferisce la presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
4. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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