Art. 1
In vigore dal 14 ott 2015
Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:
1)
all'articolo 134 è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Oltre alle rate di cui ai punti b) e c) del paragrafo 1, per tutto il periodo di programmazione è corrisposto un prefinanziamento iniziale supplementare pari al 3,5 % dell'importo del contributo dei fondi e del FEAMP ai programmi operativi in Grecia ogni anno nel 2015 e nel 2016.
Il prefinanziamento iniziale supplementare non si applica ai programmi che rientrano nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea né alla dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.
Se al 31 dicembre 2016 l'importo totale del prefinanziamento iniziale supplementare corrisposto nel 2015 e nel 2016 in base al presente paragrafo per un programma operativo di un fondo, se del caso, non è interessato da domande di pagamento presentate dall'autorità di certificazione per tale programma, la Grecia rimborsa alla Commissione l'importo totale del prefinanziamento iniziale supplementare versato per il fondo in questione a titolo di tale programma. Tali rimborsi non costituiscono una rettifica finanziaria e non comportano una riduzione del contributo dei fondi o del FEAMP ai programmi operativi. Gli importi rimborsati costituiscono entrate con destinazione specifica interna conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario.»;
2)
all'articolo 152 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«4. In deroga all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, il massimale per l'importo totale cumulativo del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi effettuati è pari al 100 % del contributo dei fondi ai programmi operativi per gli obiettivi di convergenza, competitività regionale e occupazione in Grecia.
5. In deroga all'articolo 53, paragrafo 2, e all'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 e ferme restando le decisioni della Commissione che fissano il tasso e l'importo massimi del contributo dei fondi per ciascun programma operativo greco e per ciascun asse prioritario, i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale si calcolano applicando un tasso di cofinanziamento massimo del 100 % alle spese ammissibili indicate per i programmi operativi greci per gli obiettivi di convergenza, competitività regionale e occupazione nell'ambito di ciascun asse prioritario in ciascuna dichiarazione di spesa certificata dall'autorità di certificazione. L'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 non si applica ai programmi operativi in Grecia.
6. La Grecia istituisce un meccanismo per garantire che gli importi supplementari resi disponibili a seguito delle misure di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo siano utilizzati esclusivamente per i pagamenti a favore di beneficiari e per operazioni a titolo dei suoi programmi operativi.
La Grecia presenta alla Commissione una relazione sull'applicazione dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo entro la fine del 2016 e fa il punto sull'argomento anche nella relazione finale di attuazione da presentare a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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