Art. 2
Uso personale dei viaggiatori o dei loro familiari
In vigore dal 13 ott 2015
Uso personale dei viaggiatori o dei loro familiari
1. I prodotti derivati dalla foca destinati all'uso personale dei viaggiatori o dei loro familiari possono essere importati unicamente se è soddisfatto uno dei seguenti requisiti:
a)
sono indossati dai viaggiatori, portati a mano o contenuti nei loro bagagli personali;
b)
fanno parte dei beni personali di una persona fisica che stia trasferendo il luogo abituale di residenza da un paese terzo nell'Unione;
c)
sono acquisiti sul posto in un paese terzo dai viaggiatori e da essi importati successivamente, purché, all'ingresso nel territorio dell'Unione, tali viaggiatori presentino alle autorità doganali dello Stato membro interessato i seguenti documenti:
i)
una dichiarazione scritta di importazione;
ii)
un documento giustificativo comprovante l'acquisizione dei prodotti in tale paese terzo.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), la dichiarazione scritta e il documento giustificativo sono vistati dalle autorità doganali e restituiti ai viaggiatori. All'atto dell'importazione, la dichiarazione scritta e il documento giustificativo sono presentati alle autorità doganali unitamente alla dichiarazione in dogana per i prodotti considerati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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