Art. 1
In vigore dal 12 ott 2015
Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è così modificato:
1)
all', il paragrafo 1 è così modificato:
a)
il primo comma è così modificato:
i)
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g)
per la determinazione della composizione di acidi grassi, il metodo di cui all'allegato X;»
ii)
la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l)
per la determinazione del contenuto di alcoli alifatici e triterpenici, il metodo di cui all'allegato XIX;»
b)
il secondo comma è soppresso;
2)
il sommario degli allegati è così modificato:
a)
i riferimenti all'allegato X A e all'allegato X B, compresi i titoli di tali allegati, sono sostituiti dal seguente riferimento unico:
«Allegato X: Determinazione degli esteri metilici degli acidi grassi mediante gascromatografia»;
b)
nel riferimento all'allegato XIX, il titolo è sostituito dal seguente:
«Determinazione del contenuto di alcoli alifatici e triterpenici mediante gascromatografia con colonna capillare»;
c)
il riferimento all'allegato XX bis è soppresso;
3)
nell'allegato I ter, l'appendice 1 è modificata in conformità dell'allegato I del presente regolamento;
4)
l'allegato V è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento;
5)
l'allegato IX è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento;
6)
gli allegati X A e X B sono sostituiti dal testo figurante nell'allegato IV del presente regolamento;
7)
l'allegato XII è modificato in conformità dell'allegato V del presente regolamento;
8)
l'allegato XIX è modificato in conformità dell'allegato VI del presente regolamento;
9)
l'allegato XX bis è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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