Art. 1

In vigore dal 12 ott 2015
Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è così modificato: 1) all', il paragrafo 1 è così modificato: a) il primo comma è così modificato: i) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) per la determinazione della composizione di acidi grassi, il metodo di cui all'allegato X;» ii) la lettera l) è sostituita dalla seguente: «l) per la determinazione del contenuto di alcoli alifatici e triterpenici, il metodo di cui all'allegato XIX;» b) il secondo comma è soppresso; 2) il sommario degli allegati è così modificato: a) i riferimenti all'allegato X A e all'allegato X B, compresi i titoli di tali allegati, sono sostituiti dal seguente riferimento unico: «Allegato X: Determinazione degli esteri metilici degli acidi grassi mediante gascromatografia»; b) nel riferimento all'allegato XIX, il titolo è sostituito dal seguente: «Determinazione del contenuto di alcoli alifatici e triterpenici mediante gascromatografia con colonna capillare»; c) il riferimento all'allegato XX bis è soppresso; 3) nell'allegato I ter, l'appendice 1 è modificata in conformità dell'allegato I del presente regolamento; 4) l'allegato V è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento; 5) l'allegato IX è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento; 6) gli allegati X A e X B sono sostituiti dal testo figurante nell'allegato IV del presente regolamento; 7) l'allegato XII è modificato in conformità dell'allegato V del presente regolamento; 8) l'allegato XIX è modificato in conformità dell'allegato VI del presente regolamento; 9) l'allegato XX bis è soppresso.
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