Art. 1

In vigore dal 12 ott 2015
Il regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come segue: 1) all'articolo 15 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «1bis.   L'elenco di cui all'allegato II comprende inoltre persone fisiche o giuridiche, entità e organismi che, a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, della decisione 2013/255/PESC del Consiglio (*1) sono stati identificati dal Consiglio come ricadenti in una delle seguenti categorie: a) principali esponenti della comunità d'affari che opera in Siria; b) membri delle famiglie Assad o Makhlouf; c) ministri del governo siriano in carica dopo maggio 2011; d) membri dell'esercito siriano con il grado di “colonnello” o di grado equivalente o superiore in servizio dopo maggio 2011; e) membri dei servizi di sicurezza e di intelligence siriani in servizio dopo maggio 2011; f) membri delle milizie fedeli al regime; g) persone, entità, unità, agenzie, organismi o istituzioni che operano nel settore della proliferazione delle armi chimiche; e persone fisiche o giuridiche ed entità ad essi associate e a cui non si applica l'articolo 21 del presente regolamento. 1ter.   Le persone, le entità e gli organismi che rientrano in una delle categorie di cui al paragrafo 1bis non sono inclusi o mantenuti nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'allegato II se non sussistono informazioni sufficienti in merito al fatto che non siano, o non siano più, associati al regime o non esercitano influenza sul medesimo o non presentano un rischio concreto di elusione. (*1)  Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14).» " 2) L'articolo 32, paragrafo2, è sostituito dal seguente: «2.   Il Consiglio comunica la sua decisione sull'inserimento nell'elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compresi i motivi di tale inserimento, alla persona o all'entità interessata, direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona, all'entità o all'organismo la possibilità di presentare osservazioni. In particolare, qualora una persona, entità od organismo è incluso nell'allegato II in ragione della sua appartenenza ad una delle categorie di persone, entità od organismi figuranti nell'articolo15, paragrafo 1bis, la persona, l'entità o l'organismo può presentare prove e osservazioni in base alle quali, sebbene rientrante in una tale categoria, considera la sua designazione non giustificata.» 3) Il titolo dell'allegato II è sostituito dal seguente: «ALLEGATO II Elenco delle pesone fisiche e giuridiche, entità od organismi di cui agli articoli 14, 15, paragrafo 1, lettera a), e 15, paragrafo 1bis ».
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