Art. 1

Contenuto del registro

In vigore dal 2 ott 2015
Contenuto del registro 1.   Per quanto riguarda i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, il registro contiene i documenti seguenti, inclusi i loro eventuali aggiornamenti: a) gli statuti, compresi tutti gli elementi richiesti dagli del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, e loro eventuali modifiche; b) la dichiarazione standard allegata al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, debitamente compilata e firmata; c) ove necessario, oltre agli statuti, una descrizione dettagliata della struttura finanziaria, della struttura di governance e della struttura di gestione del partito politico europeo e della fondazione ad esso affiliata, se del caso, che dimostri una chiara separazione fra le due entità; d) su richiesta dello Stato membro in cui ha sede il richiedente, una dichiarazione di tale Stato membro attestante che il richiedente ha soddisfatto tutti i requisiti nazionali pertinenti per presentare la domanda e che il suo statuto è conforme alle applicabili disposizioni di diritto nazionale; e) tutti i documenti e la corrispondenza proveniente dalle autorità degli Stati membri in relazione a documenti o informazioni di cui al presente articolo. 2.   Per quanto riguarda i partiti politici europei, il registro contiene i seguenti documenti oltre a quelli di cui al paragrafo 1: a) la lettera di domanda di registrazione come partito politico europeo, debitamente firmata dal presidente dell'entità richiedente; b) una copia dei risultati ufficiali delle ultime elezioni al Parlamento europeo rispetto al momento di domanda di registrazione e, una volta registrato il partito politico europeo, una copia dei risultati ufficiali di tutte le elezioni successive al Parlamento europeo; c) nel caso di persone fisiche che formino un partito politico europeo, una dichiarazione firmata da almeno sette persone di Stati membri diversi titolari di mandati elettivi al Parlamento europeo o in parlamenti o assemblee nazionali o regionali, che confermi la loro intenzione di aderire al partito politico europeo interessato. Il registro contiene inoltre le modifiche derivanti dall'esito delle elezioni al Parlamento europeo o delle elezioni nazionali o regionali e/o derivanti da cambiamenti nell'affiliazione; d) nel caso di un partito politico richiedente che non abbia ancora partecipato ad elezioni del Parlamento europeo, una prova scritta della sua intenzione, pubblicamente dichiarata, di partecipare alle prossime elezioni europee, con un'indicazione dei partiti politici nazionali e/o regionali ad esso affiliati che prevedono di presentare candidati alle elezioni; e) l'elenco attuale dei partiti membri, allegato agli statuti, che indichi per ciascuno di essi la denominazione completa, l'acronimo, il tipo di affiliazione e lo Stato membro in cui ha la sede. 3.   Per quanto riguarda le fondazioni politiche europee, il registro contiene i seguenti documenti oltre a quelli di cui al paragrafo 1: a) la lettera di domanda di registrazione come fondazione politica europea, debitamente firmata dal presidente dell'entità richiedente e dal presidente del partito politico europeo cui la fondazione politica richiedente è affiliata; b) l'elenco dei membri dell'organo direttivo, che indichi la nazionalità di ciascun membro; c) l'elenco attuale delle organizzazioni affiliate, che indichi per ciascuna di esse la denominazione completa, l'acronimo, il tipo di affiliazione e lo Stato membro in cui ha la sede. 4.   Le seguenti informazioni relative a ciascun partito politico europeo registrato e a ciascuna fondazione politica europea registrata sono tenute aggiornate nel registro: a) il tipo di entità (partito politico europeo o fondazione politica europea); b) il numero di registrazione assegnato dall'Autorità in conformità del regolamento di esecuzione della Commissione recante disposizioni dettagliate relative al sistema dei numeri di registrazione che deve applicare il registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e alle informazioni fornite dagli estratti standard del registro; c) la denominazione completa, l'acronimo e il logo; d) lo Stato membro in cui il partito politico europeo o la fondazione politica europea ha la sede; e) nei casi in cui lo Stato membro in cui si trova la sede preveda una registrazione parallela, il nome, l'indirizzo e il sito web, se del caso, dell'Autorità di registrazione competente; f) l'indirizzo della sede, il recapito postale se differente, l'indirizzo di posta elettronica e il sito web, se del caso; g) la data di registrazione come partito politico europeo o come fondazione politica europea e, se del caso, la data di cancellazione dal registro; h) se il partito politico europeo o la fondazione politica europea sono stati creati a seguito di una conversione da un'entità registrata in uno Stato membro, la denominazione completa e lo status giuridico di tale entità, compreso l'eventuale numero di registrazione nazionale; i) la data di adozione degli statuti e di ogni loro eventuale modifica; j) il numero di membri del partito politico europeo o dei partiti membri del medesimo, ove pertinente, che sono membri del Parlamento europeo; k) il nome e il numero di registrazione della fondazione politica europea affiliata al partito politico europeo, se pertinente; l) per le fondazioni politiche europee, il nome e il numero di registrazione del partito politico europeo cui sono affiliate; m) l'identità, comprensiva di nome, data di nascita, nazionalità e residenza, delle persone che sono membri di organi o titolari di cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria e giuridica, con una chiara indicazione delle loro capacità e dei loro poteri, individuali o collettivi, di impegnare l'entità nei confronti di terzi e di rappresentarla in procedimenti giudiziari. 5.   Tutti i documenti e le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono conservati nel registro senza limiti di tempo.
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