Art. 1
In vigore dal 1 ott 2015
Il regolamento (CE) n. 378/2005 è così modificato:
1.
all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Non è richiesta una relazione di valutazione per:
a)
le domande relative a una nuova utilizzazione di un additivo per mangimi presentate conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, se le condizioni di immissione sul mercato dell'additivo per mangimi proposte per la nuova utilizzazione rientrano nel campo di applicazione del metodo di analisi precedentemente presentato a norma dell'allegato II, punto 2.6, del regolamento (CE) n. 429/2008 e già valutato dall'LCR;
b)
le domande relative a una modifica delle condizioni di un'autorizzazione esistente presentate conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, se la modifica o le nuove condizioni proposte per l'immissione sul mercato dell'additivo per mangimi rientrano nel campo di applicazione del metodo di analisi precedentemente presentato a norma dell'allegato II, punto 2.6, del regolamento (CE) n. 429/2008 e già valutato dall'LCR;
c)
le domande relative al rinnovo di un'autorizzazione esistente presentate conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003, se le condizioni per l'immissione sul mercato dell'additivo per mangimi rientrano nel campo di applicazione del metodo di analisi precedentemente presentato a norma dell'allegato II, punto 2.6, del regolamento (CE) n. 429/2008 e già valutato dall'LCR.
In deroga al paragrafo 4, la Commissione, l'LCR o l'Autorità possono, sulla base di fattori legittimi pertinenti per la domanda, ritenere necessaria una nuova valutazione dei metodi di analisi. In tali casi il richiedente ne è informato dall'LCR.»
2.
L'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
3.
Nell'allegato IV, in corrispondenza del titolo «Tariffe secondo il tipo di domanda di autorizzazione di un additivo per mangimi a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003», il punto 5 è sostituito dal seguente:
«5.
Rinnovo di un'autorizzazione di un additivo per mangimi [articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003]:
—
diritto = componente 2 = 4 000 EUR
—
qualora si applichi l'articolo 5, paragrafo 4, lettera c): diritto = 0 EUR.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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