Art. 2
In vigore dal 1 ott 2015
1. I prodotti alimentari cui è stata aggiunta la sostanza aromatizzante p-menta-1,8-dien-7-ale (numero FL 05.117), i quali siano stati immessi legalmente sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o la data limite di consumo.
2. I prodotti alimentari importati nell'Unione cui è stata aggiunta la sostanza aromatizzante p-menta-1,8-dien-7-ale (numero FL 05.117) possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o la data limite di consumo se l'importatore di tali prodotti alimentari può dimostrare che erano stati spediti dal paese terzo interessato ed erano in viaggio verso l'Unione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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