Art. 2

In vigore dal 1 ott 2015
1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, entità od organismi elencati nell'allegato I. 2.   È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, entità od organismi elencati nell'allegato I, o destinarli a loro vantaggio. 3.   Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'allegato della decisione (PESC) 2015/1763 del Consiglio, come: a) responsabili di compromettere la democrazia od ostacolare la ricerca di una soluzione politica in Burundi, anche mediante atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza; b) coinvolti nella pianificazione, nella direzione o nell'esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono gravi abusi dei diritti umani in Burundi; e c) associati alle persone, entità od organismi di cui alle lettere a) e b).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:1755:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo