Art. 2
In vigore dal 1 ott 2015
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, entità od organismi elencati nell'allegato I.
2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, entità od organismi elencati nell'allegato I, o destinarli a loro vantaggio.
3. Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'allegato della decisione (PESC) 2015/1763 del Consiglio, come:
a)
responsabili di compromettere la democrazia od ostacolare la ricerca di una soluzione politica in Burundi, anche mediante atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza;
b)
coinvolti nella pianificazione, nella direzione o nell'esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono gravi abusi dei diritti umani in Burundi; e
c)
associati alle persone, entità od organismi di cui alle lettere a) e b).
Storico versioni
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