Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 30 set 2015
Il regolamento delegato (UE) 2015/288 è così modificato:
1)
l' è sostituito dal seguente:
«
Oggetto e campo di applicazione
Il presente regolamento si applica alle domande di sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e identifica il periodo durante il quale le domande presentate dagli operatori che hanno commesso le azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b) e d), del regolamento (UE) n. 508/2014, o all'articolo 10, paragrafo 3, del medesimo regolamento, sono inammissibili (in prosieguo: “il periodo di inammissibilità”).»
2)
è inserito il seguente articolo 4 bis:
«Articolo 4 bis
Inammissibilità delle domande presentate da operatori che hanno commesso reati ambientali
1. Qualora un'autorità competente abbia accertato in una prima decisione ufficiale che un operatore ha commesso uno dei reati di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), le domande di sostegno nell'ambito del FEAMP presentate da tale operatore a norma del titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 508/2014 sono inammissibili:
a)
per un periodo di 12 mesi se il reato è stato commesso per grave negligenza; oppure
b)
per un periodo di 24 mesi se il reato è stato commesso intenzionalmente.
2. Qualora un'autorità competente abbia accertato in una prima decisione ufficiale che un operatore ha commesso uno dei reati di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/99/CE, le domande di sostegno nell'ambito del FEAMP presentate da tale operatore a norma del titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 508/2014 sono inammissibili per un periodo di 24 mesi.
3. Il periodo di inammissibilità è aumentato di 6 mesi nel caso in cui nella decisione di cui ai paragrafi 1 o 2, l'autorità competente:
a)
faccia esplicito riferimento alla presenza di circostanze aggravanti, oppure
b)
stabilisca che un reato commesso dall'operatore si è protratto per un periodo superiore a un anno.
4. A condizione che abbia una durata di almeno 12 mesi in totale, il periodo di inammissibilità è ridotto di 6 mesi qualora l'autorità competente faccia esplicito riferimento alla presenza di circostanze attenuanti nella decisione di cui ai paragrafi 1 o 2.
5. La data di inizio del periodo di inammissibilità è la data della prima decisione ufficiale da parte di un'autorità competente che determina che sono stati commessi uno o più dei reati definiti agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE.
6. Ai fini del calcolo del periodo di inammissibilità sono prese in considerazione solo le decisioni relative a reati commessi a decorrere dal 1o gennaio 2013 e per le quali è stata presa una decisione ai sensi del precedente comma a partire da tale data.
7. Quando una domanda di un operatore è inammissibile ai sensi dei paragrafi 1 e 2, tutte le domande di tale operatore a norma del titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 508/2014 sono inammissibili.
(*1) Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).»
"
3)
l'articolo 9 è così modificato:
a)
sono inserite le seguenti lettere d) ed e):
«d)
è prorogato dei seguenti periodi per ogni ulteriore reato di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/99/CE commesso dall'operatore durante il periodo di inammissibilità:
i)
12 mesi, se l'ulteriore reato è stato commesso per grave negligenza;
ii)
24 mesi, se l'ulteriore reato è stato commesso intenzionalmente;
e)
è prorogato di 24 mesi per ogni ulteriore reato di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/99/CE commesso dall'operatore durante il periodo di inammissibilità.»;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«Se l'ulteriore reato di cui ai punti d) o e) del primo comma costituisce un reato ambientale dello stesso tipo di quello che ha provocato l'inammissibilità o che ha già determinato la sua revisione, l'estensione del periodo di inammissibilità dovuto a tale reato, quale prevista alle lettere d) ed e), è aumentata di altri 6 mesi.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2015:2252:oj#art-1