Art. 5

Prescrizioni specifiche per le informazioni sugli alimenti

In vigore dal 25 set 2015
Prescrizioni specifiche per le informazioni sugli alimenti 1.   Salvo disposizioni contrarie contenute nel presente regolamento, gli alimenti a fini medici speciali devono essere conformi al regolamento (UE) n. 1169/2011. 2.   Oltre alle indicazioni obbligatorie elencate all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, per gli alimenti a fini medici speciali sono obbligatorie le seguenti indicazioni complementari: a) una dicitura che specifichi che il prodotto deve essere utilizzato sotto controllo medico; b) una dicitura che specifichi se il prodotto è idoneo ad essere utilizzato come unica fonte di nutrimento; c) una dicitura che specifichi che il prodotto è destinato a una specifica fascia d'età, se del caso; d) se opportuno, una dicitura che specifichi che il prodotto può comportare rischi per la salute se consumato da persone non affette dalla malattia, dal disturbo o dallo stato patologico per cui il prodotto è indicato; e) la dicitura «Indicato per la gestione dietetica di…», laddove i puntini sono completati dal nome della malattia, del disturbo o dello stato patologico per cui il prodotto è indicato; f) se opportuno, un'avvertenza sulle necessarie precauzioni e controindicazioni; g) una descrizione delle proprietà e/o caratteristiche del prodotto che lo rendono utile in relazione alla malattia, al disturbo o allo stato patologico per la cui gestione dietetica esso è previsto, specialmente, a seconda dei casi,quelle riguardanti la particolare lavorazione e formulazione, l'aumento, la riduzione, l'eliminazione o qualsiasi modifica delle sostanze nutritive e i motivi dell'utilizzo del prodotto; h) se opportuno, un'avvertenza che il prodotto non deve essere somministrato per via parenterale; i) le istruzioni per la corretta preparazione, la corretta conservazione e il corretto smaltimento del prodotto dopo l'apertura del contenitore, se del caso. Le indicazioni di cui alle lettere da a) a d) sono precedute dall'espressione «avvertenza importante» o da un'espressione equivalente. 3.   L'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 si applica anche alle indicazioni obbligatorie complementari di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
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