Art. 5
Prescrizioni specifiche per le informazioni sugli alimenti
In vigore dal 25 set 2015
Prescrizioni specifiche per le informazioni sugli alimenti
1. Salvo disposizioni contrarie contenute nel presente regolamento, gli alimenti a fini medici speciali devono essere conformi al regolamento (UE) n. 1169/2011.
2. Oltre alle indicazioni obbligatorie elencate all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, per gli alimenti a fini medici speciali sono obbligatorie le seguenti indicazioni complementari:
a)
una dicitura che specifichi che il prodotto deve essere utilizzato sotto controllo medico;
b)
una dicitura che specifichi se il prodotto è idoneo ad essere utilizzato come unica fonte di nutrimento;
c)
una dicitura che specifichi che il prodotto è destinato a una specifica fascia d'età, se del caso;
d)
se opportuno, una dicitura che specifichi che il prodotto può comportare rischi per la salute se consumato da persone non affette dalla malattia, dal disturbo o dallo stato patologico per cui il prodotto è indicato;
e)
la dicitura «Indicato per la gestione dietetica di…», laddove i puntini sono completati dal nome della malattia, del disturbo o dello stato patologico per cui il prodotto è indicato;
f)
se opportuno, un'avvertenza sulle necessarie precauzioni e controindicazioni;
g)
una descrizione delle proprietà e/o caratteristiche del prodotto che lo rendono utile in relazione alla malattia, al disturbo o allo stato patologico per la cui gestione dietetica esso è previsto, specialmente, a seconda dei casi,quelle riguardanti la particolare lavorazione e formulazione, l'aumento, la riduzione, l'eliminazione o qualsiasi modifica delle sostanze nutritive e i motivi dell'utilizzo del prodotto;
h)
se opportuno, un'avvertenza che il prodotto non deve essere somministrato per via parenterale;
i)
le istruzioni per la corretta preparazione, la corretta conservazione e il corretto smaltimento del prodotto dopo l'apertura del contenitore, se del caso.
Le indicazioni di cui alle lettere da a) a d) sono precedute dall'espressione «avvertenza importante» o da un'espressione equivalente.
3. L'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 si applica anche alle indicazioni obbligatorie complementari di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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