Art. 9
Diciture relative al lattosio e all'acido docosaesaenoico (DHA)
In vigore dal 25 set 2015
Diciture relative al lattosio e all'acido docosaesaenoico (DHA)
1. La dicitura «unicamente lattosio» può essere utilizzata per le formule per lattanti e le formule di proseguimento a condizione che il lattosio sia l'unico carboidrato presente nel prodotto.
2. La dicitura «senza lattosio» può essere utilizzata per le formule per lattanti e le formule di proseguimento a condizione che il contenuto di lattosio nel prodotto non sia superiore a 2,5 mg/100 kJ (10 mg/100 kcal).
Se la dicitura «senza lattosio» viene utilizzata per le formule per lattanti e le formule di proseguimento prodotte con fonti proteiche diverse dagli isolati proteici della soia, essa deve essere accompagnata dalla dicitura «non idoneo a lattanti con galattosemia» indicata in caratteri della stessa dimensione e visibilità della dicitura «senza lattosio» e in prossimità della stessa.
3. La dicitura «contiene acido docosaesaenoico (come prescritto dalla legge per tutte le formule per lattanti)» o «contiene DHA (come prescritto dalla legge per tutte le formule per lattanti)» può essere utilizzata solo per le formule per lattanti immesse sul mercato prima del 22 febbraio 2025.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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