Art. 2

In vigore dal 18 set 2015
1.   Entro 25 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti interessate possono: a) chiedere la divulgazione dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento; b) presentare osservazioni scritte alla Commissione; e c) chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. 2.   Entro 25 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 possono comunicare le loro osservazioni sull'applicazione delle misure provvisorie.
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