Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In vigore dal 16 set 2015
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è modificato come segue: 1) l' è sostituito dal seguente: « Oggetto e campo di applicazione Il presente regolamento stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative comuni al fine di assicurare: a) il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili, compresi i componenti necessari alla relativa installazione, che sono: i) registrati in uno Stato membro, a meno che la sorveglianza regolamentare di sicurezza su di essi sia stata delegata ad un paese terzo e non siano utilizzati da un operatore UE; oppure ii) registrati in un paese terzo e utilizzati da un operatore UE, quando la sorveglianza regolamentare di sicurezza su di essi sia stata delegata ad uno Stato membro; b) l'osservanza dei requisiti essenziali di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 per il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili registrati in un paese terzo e dei componenti per la relativa installazione per i quali la sorveglianza regolamentare di sicurezza su di essi non sia stata delegata ad un Stato membro, che sono presi a noleggio a scafo nudo (dry lease) da un vettore aereo titolare di licenza in conformità al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). (*1)  Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).»;" 2) l' è così modificato: a) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) “Operazione di trasporto aereo commerciale (CAT)”, l'esercizio di un aeromobile finalizzato al trasporto di passeggeri, merci o posta effettuato dietro compenso o altro titolo oneroso;»; b) sono aggiunti i seguenti punti: «n) “intervento critico di manutenzione”, un intervento di manutenzione che comporta l'assemblaggio o qualsiasi modifica di un sistema o di qualche parte di aeromobile, motore o elica che, in caso di errore commesso durante la sua esecuzione, potrebbe direttamente pregiudicare la sicurezza del volo; o) “operazioni commerciali specializzate”, operazioni soggette ai requisiti della parte ORO, capo SPO, indicati nell'allegato III del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (*2); p) “operazioni limitate”, operazioni di aeromobili non complessi a motore per: i) voli in compartecipazione finanziaria da parte di privati, a condizione che il costo diretto sia condiviso da tutti gli occupanti dell'aeromobile, incluso il pilota e che il numero di persone che condividono i costi diretti sia limitato a 6; ii) voli nell'ambito di competizioni o voli dimostrativi, a condizione che il compenso o qualsiasi titolo oneroso versato per tali voli sia limitato al recupero dei costi diretti e ad un contributo proporzionato ai costi annuali, nonché a premi non superiori a un valore specificato dall'autorità competente; iii) voli introduttivi, lanci con paracadute, traino di alianti o voli acrobatici effettuati da un'organizzazione di addestramento che abbia la propria sede principale di attività in uno Stato membro e sia approvata in conformità al regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (*3), o da un'organizzazione creata con l'intento di promuovere gli sport aerei o l'aviazione da diporto, a condizione che l'aeromobile sia operato dall'organizzazione a titolo di proprietà o in “dry lease” (noleggio senza equipaggio), che il volo non produca utili distribuiti al di fuori dell'organizzazione, e che qualora vi partecipino soggetti terzi rispetto all'organizzazione, tali voli rappresentino solo un'attività marginale di quest'ultima; Ai fini del presente regolamento, le “operazioni limitate” non sono considerate operazioni CAT o operazioni commerciali specializzate; q) “volo introduttivo”, volo introduttivo come definito all', paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 965/2012; r) “volo nell'ambito di competizioni”, volo nell'ambito di competizioni come definito all', paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 965/2012; s) “volo dimostrativo”, volo dimostrativo come definito all', paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 965/2012. (*2)  Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1)." (*3)  Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).»;" 3) l'articolo 3 è modificato come segue: a) I paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili di cui all', lettera a) e dei componenti per la relativa installazione è assicurato in conformità al disposto dell'allegato I. 2.   Le organizzazioni e il personale che partecipano al mantenimento dell'aeronavigabilità di un aeromobile di cui all', lettera a), e dei componenti per la relativa installazione, comprese le operazioni di manutenzione, devono conformarsi all'allegato I e, ove necessario, alle disposizioni specificate negli articoli 4 e 5. 3.   In deroga al paragrafo 1, il mantenimento dell'aeronavigabilità di un aeromobile di cui all', lettera a), in possesso di un permesso di volo, è assicurato sulla base delle norme specifiche relative al mantenimento dell'aeronavigabilità definite nel permesso di volo rilasciato in conformità all'allegato (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione.»; b) è aggiunto il paragrafo 5 seguente: «5.   Il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili di cui all', lettera b) e dei componenti per la relativa installazione è assicurato in conformità al disposto dell'allegato V bis»; 4) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le approvazioni dell'impresa di manutenzione sono rilasciate in conformità al disposto dell'allegato I, capo F, o dell'allegato II.»; 5) l'articolo 8 è così modificato: a) al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera c): «c) per gli aeromobili registrati in un paese terzo e presi a noleggio a scafo nudo da parte di vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, fino al 25 agosto 2017, i requisiti di cui all'allegato V bis.»; b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis: «2 bis.   In deroga al paragrafo 1, i requisiti relativi agli aeromobili utilizzati per operazioni commerciali specializzate e CAT diversi da quelli utilizzati da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, indicati nel regolamento (UE) n. 965/2012, modificato dal regolamento (UE) n. 379/2014 (*4), si applicano a decorrere dal 21 aprile 2017. Fino a quel momento: — le disposizioni dell'allegato I, punto M.A. 201 (f) si applicano agli aeromobili complessi a motore utilizzati da operatori ai quali uno Stato membro richiede il possesso di un certificato per operazioni commerciali diversi da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 e alle ATO commerciali; — le disposizioni dell'allegato I, punto M.A. 201 (h) si applicano agli aeromobili non complessi a motore utilizzati da operatori ai quali uno Stato membro richiede il possesso di un certificato per operazioni commerciali diversi da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 e alle ATO commerciali; — le disposizioni dell'allegato I, punto M.A. 306 (a) si applicano agli aeromobili utilizzati da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 e agli aeromobili utilizzati da operatori ai quali uno Stato membro richiede il possesso di un certificato per operazioni commerciali; — le disposizioni dell'allegato I, punto M.A. 801 (c), si applicano a ELA 1 non utilizzati da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 e non utilizzati da ATO commerciali; — le disposizioni dell'allegato I, punto M.A. 803 (b), si applicano agli aeromobili non complessi a motore con MTOM non superiore a 2 730 kg, a veleggiatori, veleggiatori a motore o aerostati, non utilizzati da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, o da operatori ai quali uno Stato membro richiede il possesso di un certificato per operazioni commerciali, o da ATO commerciali; — le disposizioni dell'allegato I, punto M.A. 901 (g) si applicano ad aeromobili ELA1 non utilizzati da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 o da operatori ai quali uno Stato membro richiede il possesso di un certificato per operazioni commerciali o da ATO commerciali. (*4)  Regolamento (UE) n. 379/2014 della Commissione, del 7 aprile 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 123 del 24.4.2014, pag. 1)»;" 6) l'allegato I (parte M) è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento; 7) l'allegato II (parte 145) è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento; 8) l'allegato III (parte 66) è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento; 9) il testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento è inserito come allegato V bis (parte T).
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