Art. 3
In vigore dal 14 set 2015
1. Il dazio compensativo definitivo istituito dall', paragrafo 2, è esteso alle importazioni nell'Unione di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America e attualmente classificabili ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518 00 91 30), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518 00 99 30), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710 19 43 30), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710 19 46 30), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710 19 47 30), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710 20 11 30), ex 2710 20 15 (codice TARIC 2710 20 15 30), ex 2710 20 17 (codice TARIC 2710 20 17 30), ex 3824 90 92 (codici TARIC 3824 90 92 20) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826 00 90 30).
Il dazio compensativo sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).
2. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia adeguato dal venditore a favore dell'acquirente e siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 145, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93, l'importo del dazio compensativo di cui all', paragrafo 2, è ridotto di una percentuale che corrisponde alla ripartizione dell'adeguamento del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
3. L'applicazione del dazio individuale specificato per le società elencate all', paragrafo 2, è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida e conforme alle prescrizioni di cui all'allegato III. Qualora non sia presentata una siffatta fattura, si applica il dazio applicabile a «tutte le altre società».
4. Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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