Art. 1

In vigore dal 9 set 2015
Il regolamento (CE) n. 515/97 è così modificato: 1) all', il paragrafo 1 è così modificato: a) il primo trattino è sostituito dal seguente: «— regolamentazione doganale, la normativa doganale di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). (*1)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;" b) sono aggiunti i trattini seguenti: «— territorio doganale dell'Unione, il territorio doganale dell'Unione quale definito all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013; — vettori, le persone ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 40, del regolamento (UE) n. 952/2013.»; 2) l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Fatto salvo l'articolo 51, le informazioni, compresi i documenti, le copie conformi di documenti, gli attestati, tutti gli atti o le decisioni delle autorità amministrative, le relazioni e tutte le informazioni, ottenute dagli agenti dell'autorità adita e trasmessi all'autorità richiedente nei casi di assistenza di cui agli articoli da 4 a 11 possono costituire elementi di prova ammissibili alla stessa stregua di quelli ottenuti nello Stato membro in cui si svolge il procedimento: a) nei procedimenti amministrativi dello Stato membro dell'autorità richiedente, comprese le modalità di appello successive; b) nei procedimenti giudiziari dello Stato membro dell'autorità richiedente, salvo non sia diversamente specificamente dichiarato dall'autorità adita al momento della trasmissione delle informazioni.»; 3) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Fatto salvo l'articolo 51, le informazioni, compresi i documenti, le copie conformi di documenti, gli attestati, tutti gli atti o le decisioni delle autorità amministrative, le relazioni e tutte le informazioni, ottenute dagli agenti dell'autorità che li comunica e trasmessi all'autorità che li riceve nei casi di assistenza di cui agli articoli da 13 a 15 possono costituire elementi di prova ammissibili alla stessa stregua di quelli ottenuti nello Stato membro in cui si svolge il procedimento: a) nei procedimenti amministrativi dell'autorità dello Stato membro destinataria, comprese le modalità di appello successive; b) nei procedimenti giudiziari dell'autorità dello Stato membro destinataria, salvo non sia diversamente specificamente dichiarato dall'autorità che le comunica al momento della trasmissione delle informazioni.»; 4) l'articolo 18 bis è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Fatte salve le competenze degli Stati membri e al fine di assistere le autorità di cui all'articolo 29 a individuare le spedizioni di merci che possano far parte di operazioni contrarie alle normative doganale e agricola, nonché i mezzi di trasporto, inclusi i container, utilizzati a tale scopo, la Commissione istituisce e gestisce un repertorio di dati notificati dai vettori (“repertorio trasporti”). Il repertorio trasporti è direttamente accessibile a tali autorità. Esse possono utilizzare il repertorio, anche per l'analisi dei dati e per lo scambio di informazioni, unicamente ai fini del presente regolamento. 2.   Nella gestione del repertorio trasporti, la Commissione è autorizzata: a) ad accedere al contenuto dei dati, o a estrarlo e conservarlo, con qualunque mezzo o in qualsiasi forma e a utilizzare i dati nel rispetto delle disposizioni di legge relative ai diritti di proprietà intellettuale. La Commissione predispone adeguate salvaguardie comprese misure tecniche e organizzative e obblighi di trasparenza con riguardo alle persone interessate. Queste hanno il diritto di accesso e di rettifica dei dati; b) a stabilire un raffronto tra i dati resi accessibili nel repertorio trasporti o estratti da esso, a compilarne un indice, a integrarli mediante altre fonti di dati e ad analizzarli nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2); c) a mettere i dati del repertorio trasporti a disposizione delle autorità di cui all'articolo 29 del presente regolamento, mediante tecniche di trattamento elettronico dei dati. (*2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.»;" b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Per la movimentazione dei container di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione predispone e gestisce un repertorio dei messaggi sullo status dei container notificati (“repertorio dei CSM”). Il repertorio dei CSM è direttamente accessibile alle autorità di cui all'articolo 29. I vettori di cui al paragrafo 1 del presente articolo che conservano i dati sui movimenti e sullo status dei container o hanno conservato tali dati a loro nome notificano i messaggi sullo status dei container (CSM) alle autorità doganali degli Stati membri in una delle due situazioni seguenti: a) container che sono introdotti nel territorio doganale dell'Unione a bordo di una nave proveniente da un paese terzo, a esclusione dei: — container destinati a rimanere a bordo della stessa nave durante il tragitto in questione e che escono dal territorio doganale dell'Unione a bordo di tale nave; e — container destinati a essere scaricati e ricaricati sulla stessa nave durante il tragitto in questione per consentire di scaricare o caricare altre merci e che escono dal territorio doganale dell'Unione a bordo di tale nave; b) per spedizioni di merci in container che escono dal territorio doganale dell'Unione a bordo di una nave diretta in un paese terzo e rientranti nell'ambito di applicazione: — dell' della direttiva 92/84/CEE del Consiglio (*3); — dell' della direttiva 2011/64/UE del Consiglio (*4); o — dell', paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (*5); I dati sono trasmessi dai vettori direttamente al repertorio dei CSM. (*3)  Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29)." (*4)  Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24)." (*5)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).»;" c) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «5.   I CSM sono notificati nelle situazioni seguenti: a) dal momento in cui il container è stato segnalato come vuoto prima di essere introdotto nel territorio doganale dell'Unione o prima di uscire da tale territorio fino al momento in cui viene nuovamente segnalato come vuoto; b) per almeno tre mesi prima dell'arrivo effettivo del container nel territorio doganale dell'Unione fino a un mese dopo il suo ingresso nel territorio doganale dell'Unione, nei casi in cui CSM specifici necessari per identificare gli eventi pertinenti relativi al container vuoto non siano disponibili nei registri elettronici del vettore; oppure c) per almeno tre mesi dopo l'uscita dal territorio doganale dell'Unione, nel caso in cui i CSM specifici necessari per identificare gli eventi pertinenti relativi al container vuoto non siano disponibili nei registri elettronici del vettore. 6.   I vettori notificano i CSM per i seguenti eventi o per eventi equivalenti, nella misura in cui siano noti al vettore notificante e i dati di tali eventi siano stati generati, raccolti o mantenuti nei loro registri elettronici: — conferma della prenotazione, — arrivo in una struttura di carico o scarico, — partenza da una struttura di carico o scarico, — carico su, o scarico da, un mezzo di trasposto, — ordine di riempimento o svuotamento, — conferma di riempimento o svuotamento, — movimenti all'interno del terminale, — ispezione all'ingresso del terminale, — invio per grosse riparazioni. Ogni Stato membro prevede sanzioni per il mancato rispetto dell'obbligo di fornire dati o per aver fornito dati incompleti o falsi. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 7.   All'interno della Commissione, soltanto gli analisti cui è affidato tale incarico sono autorizzati a effettuare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). I dati personali che non sono necessari per rilevare il movimento delle merci di cui al paragrafo 1, sono immediatamente cancellati o resi anonimi. In ogni caso, essi possono essere conservati per un periodo massimo di tre anni. La Commissione mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale, dalla perdita accidentale, dalla comunicazione, modifica e accesso non autorizzati e da qualsiasi altra forma di trattamento non autorizzato. 8.   I dati ricevuti dai vettori sono conservati soltanto per il periodo necessario al conseguimento dell'obiettivo per il quale sono stati introdotti e non possono essere conservati per più di cinque anni. 9.   La Commissione e gli Stati membri tutelano le informazioni commerciali riservate ricevute dai vettori. La Commissione e gli Stati membri applicano ai rispettivi esperti designati le più elevate norme di sicurezza in materia di segreto professionale sotto il profilo tecnico, organizzativo e del personale o altri vincoli equivalenti di riservatezza conformemente al diritto nazionale e al diritto dell'Unione. La Commissione e gli Stati membri garantiscono che siano rispettate le richieste di altri Stati membri relative al trattamento riservato delle informazioni scambiate mediante il repertorio dei CSM.»; 5) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 18 quater La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative alla frequenza delle notifiche, al formato dei dati contenuti nei CSM e al metodo di trasmissione dei CSM. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 43 bis, paragrafo 2, entro il 29 febbraio 2016.»; 6) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 18 quinquies 1.   La Commissione istituisce e gestisce un repertorio (“repertorio importazioni, esportazioni e transito”) contenente dati relativi a: a) l'importazione di merci; b) il transito di merci; e c) l'esportazione di merci, nella misura in cui le merci di cui alla presente lettera rientrino nell'ambito di applicazione: i) dell' della direttiva 92/84/CEE; ii) dell' della direttiva 2011/64/UE; o iii) dell', paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE. Il repertorio “importazioni, esportazioni e transito” è conservato come specificato negli allegati 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (*6). La Commissione duplica sistematicamente i dati provenienti dalle fonti gestite dalla Commissione in applicazione del regolamento (UE) n. 952/2013 nel repertorio “importazioni, esportazioni e transito”. Gli Stati membri possono fornire alla Commissione i dati riguardanti il transito di merci in uno Stato membro e l'esportazione diretta, in base alla disponibilità dei dati e delle infrastrutture delle tecnologie dell'informazione degli Stati membri. I servizi designati dalla Commissione e le autorità nazionali di cui all'articolo 29 del presente regolamento possono utilizzare il repertorio importazioni, esportazioni e transito per analizzare i dati e comparare i dati nel repertorio importazioni, esportazioni e transito con i CSM notificati in base al repertorio CSM e possono scambiare informazioni sui risultati, ai fini del presente regolamento. 2.   Il repertorio importazioni, esportazioni e transito è accessibile alle autorità nazionali di cui all'articolo 29 del presente regolamento. All'interno della Commissione, soltanto gli analisti cui è affidato tale incarico sono autorizzati al trattamento dei dati contenuti nel repertorio importazioni, esportazioni e transito. Gli Stati membri hanno accesso diretto: a) ai dati su tutte le dichiarazioni redatte e presentate nello Stato membro interessato; b) ai dati relativi agli operatori economici in possesso di un numero EORI di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 e assegnato dalle autorità di quello Stato membro; c) ai dati sul transito; d) a tutti gli altri dati esclusi i dati personali di cui all'articolo 41 ter, paragrafo 2, del presente regolamento. Le autorità competenti, una volta inseriti i dati nel sistema d'informazione doganale di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del presente regolamento, o i dati di cui a un fascicolo istruttorio nell'archivio d'identificazione dei fascicoli a fini doganali di cui all'articolo 41 bis, paragrafo 1, del presente regolamento, conformemente all'articolo 41 ter del presente regolamento, hanno accesso a tutti i dati contenuti nel repertorio importazioni, esportazioni e transito relativi a tale voce o a tale fascicolo istruttorio. 3.   Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali da parte della Commissione per quanto concerne i dati contenuti nel repertorio importazioni, esportazioni e transito. La Commissione è considerata un organismo responsabile del trattamento ai sensi dell', lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001. Il repertorio importazioni, esportazioni e transito è soggetto a controllo preventivo da parte del garante europeo della protezione dei dati a norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 45/2001. I dati contenuti nel repertorio importazioni, esportazioni e transito non possono essere conservati per più di cinque anni, con una proroga ulteriore di due anni, se giustificata. 4.   Il repertorio importazioni, esportazioni e transito non comprende le categorie particolari di dati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 45/2001. La Commissione mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale, dalla perdita accidentale, dalla comunicazione, modifica e accesso non autorizzati e da qualsiasi altra forma di trattamento non autorizzato. 5.   La Commissione e gli Stati membri tutelano le informazioni commerciali riservate. La Commissione e gli Stati membri applicano ai rispettivi esperti designati le più elevate norme in materia di segreto professionale sotto il profilo tecnico, organizzativo e di sicurezza del personale o altri vincoli equivalenti di riservatezza conformemente al diritto nazionale e al diritto dell'Unione. La Commissione e gli Stati membri garantiscono che siano rispettate le richieste di altri Stati membri relative al trattamento riservato delle informazioni scambiate mediante il repertorio importazioni, esportazioni e transito. Articolo 18 sexies La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire documenti giustificativi che accompagnano le dichiarazioni d'importazione e di esportazione e per i quali gli operatori economici hanno predisposto o raccolto la relativa documentazione ai fini delle indagini connesse con l'attuazione della normativa doganale. La richiesta di cui al primo comma deve essere rivolta alle autorità competenti. Qualora designassero più di un'autorità competente, gli Stati membri dovranno specificare il servizio amministrativo responsabile per rispondere alla richiesta della Commissione. Gli Stati membri, entro un termine di quattro settimane decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta della Commissione: — forniscono la documentazione richiesta; se giustificato, entro un ulteriore termine di sei settimane; — notificano alla Commissione che non è stato possibile soddisfare la richiesta perché l'operatore economico non è stato in grado di fornire le informazioni richieste; oppure — declinano la richiesta in seguito a una decisione adottata da un organo amministrativo o giudiziario dello Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 3. (*6)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).»;" 7) all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le constatazioni effettuate e le informazioni ottenute nel quadro delle missioni comunitarie di cui all'articolo 20, in particolare sotto forma di documenti comunicati dalle autorità competenti dei paesi terzi interessati, come pure le informazioni ottenute nel corso di un'indagine amministrativa, anche dei servizi della Commissione, sono trattate a norma dell'articolo 45.»; 8) all'articolo 23, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 riguardo alla determinazione delle operazioni relative all'applicazione della normativa agricola per le quali è richiesto l'inserimento di informazioni nel SID. Tali atti delegati sono adottati entro il 29 febbraio 2016.»; 9) all'articolo 25, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La Commissione adotta, mediante atti d'esecuzione, disposizioni relative agli elementi da inserire nel SID per ciascuna categoria di cui all'articolo 24, nella misura in cui ciò risulti necessario per conseguire gli obiettivi del SID. Nella categoria di cui all'articolo 24, lettera e), non possono figurare dati personali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 43 bis, paragrafo 2, entro il 29 febbraio 2016.»; 10) all'articolo 29, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   L'accesso ai dati del SID è riservato unicamente alle autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro e ai servizi designati dalla Commissione. Tali autorità nazionali sono le autorità doganali, ma possono comprendere anche altre autorità competenti, in base alle leggi, ai regolamenti e alle procedure dello Stato membro in questione, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all'articolo 23, paragrafo 2. Il partner del SID che ha fornito i dati ha il diritto di determinare quali delle suddette autorità nazionali di cui al primo comma del presente paragrafo possono accedere ai dati che ha inserito nel SID. 2.   Ciascuno Stato membro invia alla Commissione l'elenco delle autorità nazionali competenti designate che hanno accesso al SID e precisa, per ciascuna autorità, a quali dati può avere accesso e per quali scopi. La Commissione verifica con lo Stato membro interessato che l'elenco delle autorità nazionali designate non comporti designazioni sproporzionate. In seguito a tale verifica, lo Stato membro interessato conferma o modifica l'elenco delle autorità nazionali designate. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Essa informa altresì tutti gli Stati membri delle precisazioni corrispondenti riguardanti i propri servizi che hanno accesso al SID. L'elenco delle autorità nazionali e dei servizi della Commissione designati a tale scopo è pubblicato dalla Commissione, per informazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e successivi aggiornamenti dell'elenco sono pubblicati su Internet dalla Commissione.»; 11) l'articolo 30 è così modificato: a) al paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente: «L'elenco delle autorità nazionali o dei servizi designati a tale scopo è pubblicato dalla Commissione, per informazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e successivi aggiornamenti dell'elenco sono pubblicati su Internet dalla Commissione.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   I dati ottenuti dal SID possono, previa autorizzazione dello Stato membro che li ha inseriti nel SID e subordinatamente alle condizioni da esso stabilite, essere comunicati ad autorità nazionali diverse dalle autorità o servizi di cui al paragrafo 2, a paesi terzi e a organizzazioni internazionali o regionali e/o ad agenzie dell'Unione che contribuiscono alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e alla corretta applicazione della legislazione doganale. Ciascuno Stato membro adotta speciali misure per garantire la sicurezza dei dati trasmessi o forniti a servizi situati al di fuori del suo territorio. Il primo comma del presente paragrafo si applica, mutatis mutandis, nei confronti della Commissione qualora i dati siano stati inseriti nel SID.»; 12) (non riguarda la versione italiana); 13) l'articolo 33 è sostituito dal seguente: «Articolo 33 I dati inseriti nel SID sono conservati soltanto per il periodo necessario al raggiungimento dello scopo per cui sono stati inseriti e non possono essere conservati per più di cinque anni, con una proroga di ulteriori due anni se giustificato.»; 14) all'articolo 37, è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   Il garante europeo della protezione dei dati e l'autorità comune di controllo, istituita dalla decisione 2009/917/GAI del Consiglio (*7), ciascuno agendo nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano per coordinare il controllo e gli audit del SID. (*7)  Decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 20).»;" 15) l'articolo 38 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera b) è soppressa; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   In particolare, gli Stati membri e la Commissione adottano misure intese a: a) impedire a qualsiasi persona non autorizzata di accedere alle installazioni utilizzate per l'elaborazione dei dati; b) impedire che i dati e i relativi supporti siano letti, duplicati, modificati o cancellati da persone non autorizzate; c) impedire l'introduzione non autorizzata di dati e qualsiasi consultazione, modifica o cancellazione di dati non autorizzata; d) impedire che persone non autorizzate possano accedere ai dati del SID mediante dispositivi per la trasmissione dei dati; e) garantire, per quanto riguarda l'utilizzazione del SID, che le persone autorizzate possano accedere soltanto ai dati di loro competenza; f) garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali autorità si possono trasmettere i dati mediante i dispositivi di trasmissione; g) garantire che sia possibile verificare e stabilire a posteriori quali dati sono stati inseriti nel SID, quando e da chi, e monitorare le consultazioni; h) impedire qualsiasi lettura, duplicazione, modifica o cancellazione non autorizzata di dati durante la trasmissione degli stessi o il trasporto dei relativi supporti.»; c) il paragrafo 3 è soppresso; 16) l'articolo 41 quinquies è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il periodo in cui i dati possono essere conservati dipende dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato membro che li fornisce. Non possono essere superati i periodi massimi e non cumulativi indicati in appresso, calcolati con decorrenza dalla data di immissione dei dati nel fascicolo istruito ai fini dell'indagine: a) i dati dei fascicoli delle indagini in corso non possono essere conservati per più di tre anni se in tale periodo non è stata constatata nessuna operazione contraria alla normativa doganale o agricola. I dati devono essere resi anonimi prima di tale termine se è trascorso un anno dopo l'ultima constatazione; b) i dati dei fascicoli riguardanti indagini amministrative o penali che hanno dato luogo alla constatazione di un'operazione contraria alla normativa doganale o agricola, ma non hanno portato a una decisione amministrativa, a una sentenza di condanna, all'irrogazione di un'ammenda penale o all'applicazione di una sanzione amministrativa non possono essere conservati per più di sei anni; c) i dati dei fascicoli riguardanti indagini amministrative o penali che hanno portato a una decisione amministrativa, a una sentenza di condanna, all'irrogazione di un'ammenda penale o all'applicazione di una sanzione amministrativa non possono essere conservati per più di 10 anni.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   La Commissione rende anonimi o cancella i dati non appena risulta superato il termine massimo di conservazione di cui al paragrafo 1.»; 17) l'articolo 43 è sostituito dal seguente: «Articolo 43 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 23, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'8 ottobre 2015. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3.   La delega di potere di cui all'articolo 23, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; 18) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 43 bis 1.   La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Articolo 43 ter Entro il 9 ottobre 2017, la Commissione effettua una valutazione: — della necessità di estendere i dati contenuti nei repertori di cui all'articolo 18 bis e 18 quinquies, per includervi i dati relativi a merci diverse da quelle di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 4, primo comma, lettera b), e all'articolo 18 quinquies, paragrafo 1, lettera c), e — della fattibilità dell'estensione dei dati contenuti nel repertorio trasporti per includervi i dati sull'importazione, sull'esportazione e sul transito di beni per via terrestre e aerea. (*8)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;" 19) all'articolo 53, è aggiunto il comma seguente: «Per i vettori che, l'8 ottobre 2015, sono vincolati da contratti privati che impediscono loro di adempiere il loro obbligo di comunicare di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 4, tale obbligo si applica a decorrere dal 9 ottobre 2016.»
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