Art. 1

In vigore dal 9 set 2015
L', paragrafo 1, e l', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1371/2013 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Il dazio antidumping definitivo applicabile a “tutte le altre società”, istituito dall', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, classificati attualmente ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00 (codici TARIC 7019 51 00 14, 7019 51 00 15, 7019 59 00 14 e 7019 59 00 15), ad eccezione di quelli prodotti dalla società Montex Glass Fibre Industries Pvt.Ltd. (codice addizionale TARIC B942) e dalla società Pyrotek India Pvt. Ltd. (codice addizionale TARIC C051). 2.   L'applicazione dell'esenzione concessa alla società Montex Glass Fibres Industries Pvt. Ltd e alla società Pyrotek India Pvt. Ltd. è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti elencati nell'allegato del presente regolamento. Qualora non sia presentata tale fattura, sarà applicato il dazio antidumping di cui al paragrafo 1.»
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