Art. 1
In vigore dal 8 set 2015
1. I livelli di garanzia basso, significativo ed elevato per i mezzi di identificazione elettronica rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica notificato sono determinati facendo riferimento alle specifiche e alle procedure fissate nell'allegato.
2. Le specifiche e le procedure fissate nell'allegato sono utilizzate per specificare il livello di garanzia dei mezzi di identificazione elettronica rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica notificato determinando l'affidabilità e la qualità dei seguenti elementi:
a)
la registrazione, di cui alla sezione 2.1 dell'allegato del presente regolamento, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 910/2014;
b)
la gestione dei mezzi di identificazione elettronica, di cui alla sezione 2.2 dell'allegato del presente regolamento, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettere b) e f), del regolamento (UE) n. 910/2014;
c)
l'autenticazione, di cui alla sezione 2.3 dell'allegato del presente regolamento, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 910/2014;
d)
la gestione e l'organizzazione, di cui alla sezione 2.4 dell'allegato del presente regolamento, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 910/2014.
3. Se i mezzi di identificazione elettronica rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica notificato soddisfano un requisito elencato in un livello di garanzia superiore, si ritiene che essi soddisfino il requisito equivalente di un livello di garanzia inferiore.
4. Salvo indicazione contraria nella parte pertinente dell'allegato, ai fini della corrispondenza al livello di garanzia dichiarato devono essere soddisfatti tutti gli elementi elencati nell'allegato per lo specifico livello di garanzia dei mezzi di identificazione elettronica rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica notificato.
Storico versioni
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