Art. 5
Nodi
In vigore dal 8 set 2015
Nodi
1. Un nodo in uno Stato membro è in grado di connettersi ai nodi di altri Stati membri.
2. I nodi sono in grado di distinguere attraverso mezzi tecnici tra gli organismi del settore pubblico e le altre parti che fanno affidamento sulla certificazione.
3. L'attuazione da parte di uno Stato membro dei requisiti tecnici di cui al presente regolamento non impone agli altri Stati membri requisiti tecnici o costi sproporzionati per poter interoperare con l'attuazione adottata dal primo Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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