Art. 2

Definizioni

In vigore dal 8 set 2015
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «nodo», il punto di connessione facente parte di un'architettura di interoperabilità dell'identificazione elettronica, che interviene nell'autenticazione transfrontaliera delle persone ed è in grado di riconoscere ed elaborare le trasmissioni o di inoltrarle ad altri nodi attraverso l'abilitazione dell'interfacciamento dell'infrastruttura di identificazione elettronica nazionale di uno Stato membro con le infrastrutture di identificazione elettronica nazionale di altri Stati membri; 2) «operatore di nodo», l'entità responsabile di assicurare che il nodo svolga le sue funzioni di punto di connessione in modo corretto e affidabile.
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eli:reg_impl:2015:1501:oj#art-2

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