Art. 2
Definizioni
In vigore dal 8 set 2015
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«nodo», il punto di connessione facente parte di un'architettura di interoperabilità dell'identificazione elettronica, che interviene nell'autenticazione transfrontaliera delle persone ed è in grado di riconoscere ed elaborare le trasmissioni o di inoltrarle ad altri nodi attraverso l'abilitazione dell'interfacciamento dell'infrastruttura di identificazione elettronica nazionale di uno Stato membro con le infrastrutture di identificazione elettronica nazionale di altri Stati membri;
2)
«operatore di nodo», l'entità responsabile di assicurare che il nodo svolga le sue funzioni di punto di connessione in modo corretto e affidabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:1501:oj#art-2