Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 3 set 2015
Misure transitorie Il preparato di cui all'allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 24 marzo 2016 in conformità alla normativa applicabile prima del 24 settembre 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte.
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