Art. 1
In vigore dal 28 ago 2015
L'allegato VI del regolamento (UE) n. 978/2012 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO VI
Modalità di applicazione dell'articolo 8
1.
L'articolo 8 si applica quando la percentuale di cui al paragrafo 1 di tale articolo è superiore al 57,0 %.
2.
L'articolo 8 si applica per ciascuna delle sezioni SPG S-2a, S-3 e S-5 dell'allegato V quando la percentuale di cui al paragrafo 1 di tale articolo è superiore al 17,5 %.
3.
L'articolo 8 si applica per ciascuna delle sezioni SPG S-11a e S-11b dell'allegato V quando la percentuale di cui al paragrafo 1 di tale articolo è superiore al 47,2 %.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2015:1978:oj#art-1