Art. 2

In vigore dal 26 ago 2015
Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/501 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:1429:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo