Art. 3
Modifica del regolamento (UE) n. 1194/2012
In vigore dal 25 ago 2015
Modifica del regolamento (UE) n. 1194/2012
Il regolamento (UE) n. 1194/2012 è modificato come segue:
1.
l' è modificato come segue:
a)
il punto 4 è sostituito dal seguente:
«4.
“prodotto per usi speciali”, un prodotto che si avvale delle tecnologie disciplinate dal presente regolamento ma destinato a usi speciali a causa dei relativi parametri tecnici, come illustrato nella documentazione tecnica. Le applicazioni speciali sono quelle che richiedono parametri tecnici non necessari ai fini di illuminare ambienti o oggetti in circostanze normali. Tali applicazioni sono dei tipi seguenti:
a)
applicazioni nelle quali il fine primario della luce non è l'illuminazione, quali
i)
l'emissione luminosa in qualità di agente in processi chimici o biologici (per esempio polimerizzazione, luce ultravioletta utilizzata per conservare/asciugare/indurire, terapia fotodinamica, orticoltura, cure veterinarie, prodotti insetticidi);
ii)
cattura e proiezione di immagini (per esempio flash fotografici, fotocopiatrici, videoproiettori);
iii)
riscaldamento (lampade a infrarossi);
iv)
segnalazione (per esempio controllo del traffico o illuminazione aeroportuale);
b)
applicazioni luminose dove
i)
la distribuzione dello spettro luminoso serve a mutare l'aspetto dell'ambiente o dell'oggetto illuminato, oltre a renderlo visibile (per esempio illuminazione di esposizioni alimentari o lampade colorate ai sensi dell'allegato I, punto 1, fatta eccezione per le variazioni della temperatura di colore correlata); o
ii)
la distribuzione dello spettro luminoso è calibrata sulle esigenze specifiche di una particolare attrezzatura tecnica, oltre a rendere l'ambiente o l'oggetto visibile all'occhio umano (per esempio illuminazione da studio, effetti luminosi per spettacolo, illuminazione teatrale); o
iii)
l'ambiente o l'oggetto illuminato richiede una protezione speciale dagli effetti negativi della fonte luminosa (per esempio illuminazione con filtri dedicati per pazienti o reperti museali fotosensibili); o
iv)
l'illuminazione è richiesta solo in situazioni d'emergenza (per esempio apparecchi di illuminazione d'emergenza o unità di alimentazione per tale illuminazione); o
v)
i prodotti di illuminazione devono essere resistenti a condizioni fisiche estreme (per esempio vibrazioni oppure temperature inferiori a – 20 °C o superiori a 50 °C);
Le lampade a incandescenza di lunghezza superiore a 60 mm non sono prodotti per usi speciali se sono resistenti solo agli urti meccanici o alle vibrazioni e non sono lampade semaforiche a incandescenza; o se hanno una potenza caratteristica superiore a 25 W e se ne dichiarano caratteristiche specifiche presenti anche in lampade appartenenti a classi di efficienza superiori a norma del regolamento (UE) n. 874/2012 (come emissioni di compatibilità elettromagnetica pari a 0, un valore CRI almeno pari a 95 ed emissioni UV non superiori a 2 mW per 1 000 lm);»
b)
il punto 28 è sostituito dal seguente:
«28. “apparecchio di illuminazione”: un prodotto che distribuisce, filtra o trasforma la luce trasmessa da una o più lampade e che include tutte le parti necessarie per sostenere, fissare e proteggere le lampade e, ove necessario, i circuiti ausiliari e gli strumenti per collegarle all'alimentazione elettrica. Se l'uso primario del prodotto non è l'illuminazione e il prodotto dipende dall'apporto energetico per espletare la propria funzione primaria durante l'uso (come frigoriferi, macchine da cucire, endoscopi, analizzatori di sangue), esso non è considerato un apparecchio di illuminazione ai fini del presente regolamento;»
c)
è aggiunto il punto 31 seguente:
«31.
“lampada semaforica a incandescenza”, una lampada a incandescenza avente una tensione caratteristica superiore a 60 V e un tasso di guasto inferiore al 2 % durante le prime 1 000 ore di funzionamento.»;
2.
gli allegati I, III e IV sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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