Art. 3

Modifica del regolamento (UE) n. 1194/2012

In vigore dal 25 ago 2015
Modifica del regolamento (UE) n. 1194/2012 Il regolamento (UE) n. 1194/2012 è modificato come segue: 1. l' è modificato come segue: a) il punto 4 è sostituito dal seguente: «4. “prodotto per usi speciali”, un prodotto che si avvale delle tecnologie disciplinate dal presente regolamento ma destinato a usi speciali a causa dei relativi parametri tecnici, come illustrato nella documentazione tecnica. Le applicazioni speciali sono quelle che richiedono parametri tecnici non necessari ai fini di illuminare ambienti o oggetti in circostanze normali. Tali applicazioni sono dei tipi seguenti: a) applicazioni nelle quali il fine primario della luce non è l'illuminazione, quali i) l'emissione luminosa in qualità di agente in processi chimici o biologici (per esempio polimerizzazione, luce ultravioletta utilizzata per conservare/asciugare/indurire, terapia fotodinamica, orticoltura, cure veterinarie, prodotti insetticidi); ii) cattura e proiezione di immagini (per esempio flash fotografici, fotocopiatrici, videoproiettori); iii) riscaldamento (lampade a infrarossi); iv) segnalazione (per esempio controllo del traffico o illuminazione aeroportuale); b) applicazioni luminose dove i) la distribuzione dello spettro luminoso serve a mutare l'aspetto dell'ambiente o dell'oggetto illuminato, oltre a renderlo visibile (per esempio illuminazione di esposizioni alimentari o lampade colorate ai sensi dell'allegato I, punto 1, fatta eccezione per le variazioni della temperatura di colore correlata); o ii) la distribuzione dello spettro luminoso è calibrata sulle esigenze specifiche di una particolare attrezzatura tecnica, oltre a rendere l'ambiente o l'oggetto visibile all'occhio umano (per esempio illuminazione da studio, effetti luminosi per spettacolo, illuminazione teatrale); o iii) l'ambiente o l'oggetto illuminato richiede una protezione speciale dagli effetti negativi della fonte luminosa (per esempio illuminazione con filtri dedicati per pazienti o reperti museali fotosensibili); o iv) l'illuminazione è richiesta solo in situazioni d'emergenza (per esempio apparecchi di illuminazione d'emergenza o unità di alimentazione per tale illuminazione); o v) i prodotti di illuminazione devono essere resistenti a condizioni fisiche estreme (per esempio vibrazioni oppure temperature inferiori a – 20 °C o superiori a 50 °C); Le lampade a incandescenza di lunghezza superiore a 60 mm non sono prodotti per usi speciali se sono resistenti solo agli urti meccanici o alle vibrazioni e non sono lampade semaforiche a incandescenza; o se hanno una potenza caratteristica superiore a 25 W e se ne dichiarano caratteristiche specifiche presenti anche in lampade appartenenti a classi di efficienza superiori a norma del regolamento (UE) n. 874/2012 (come emissioni di compatibilità elettromagnetica pari a 0, un valore CRI almeno pari a 95 ed emissioni UV non superiori a 2 mW per 1 000 lm);» b) il punto 28 è sostituito dal seguente: «28.   “apparecchio di illuminazione”: un prodotto che distribuisce, filtra o trasforma la luce trasmessa da una o più lampade e che include tutte le parti necessarie per sostenere, fissare e proteggere le lampade e, ove necessario, i circuiti ausiliari e gli strumenti per collegarle all'alimentazione elettrica. Se l'uso primario del prodotto non è l'illuminazione e il prodotto dipende dall'apporto energetico per espletare la propria funzione primaria durante l'uso (come frigoriferi, macchine da cucire, endoscopi, analizzatori di sangue), esso non è considerato un apparecchio di illuminazione ai fini del presente regolamento;» c) è aggiunto il punto 31 seguente: «31. “lampada semaforica a incandescenza”, una lampada a incandescenza avente una tensione caratteristica superiore a 60 V e un tasso di guasto inferiore al 2 % durante le prime 1 000 ore di funzionamento.»; 2. gli allegati I, III e IV sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.
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