Art. 3

In vigore dal 20 ago 2015
La sostanza specificata nell'allegato e i mangimi che la contengono, prodotti ed etichettati prima del 10 settembre 2017, in conformità alle norme applicabili prima del 10 settembre 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
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